Assegnazione della casa familiare, come cambia l’assegno divorzile

Ilena D’Errico

3 Luglio 2024 - 23:33

Anche l’assegnazione della casa familiare incide sull’assegno divorzile, che in caso di revoca può essere incrementato. Ecco quali sono i principi secondo la Corte di Cassazione.

Assegnazione della casa familiare, come cambia l’assegno divorzile

Sono tante le particolarità del diritto di famiglia che destano dubbi ai cittadini, soprattutto in tema di separazioni e divorzi. La sensazione di subire ingiustizie è piuttosto comune, spesso incrementata da una scarsa conoscenza delle norme e delle motivazioni che guidano un determinato orientamento della giurisprudenza. Quando si parla dell’assegnazione della casa familiare, poi, si solleva davvero un polverone. Tanti ritengono, ancora, che sia un privilegio indebitamente riconosciuto alle ex mogli a danno dagli ex mariti.

In realtà, l’assegnazione della casa familiare non ha assolutamente nulla a che vedere con il sesso dell’ex coniuge e non è comunque a quest’ultimo che si riferisce in via prioritaria. Al contrario, la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario per garantire stabilità e benessere ai figli della coppia. Che poi, statisticamente, i figli siano più spesso collocati presso la madre è un fatto vero e incontrovertibile ma non dipende da una voluta scelta giuridica.

Si può però immaginare il dissenso che genererà la recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la revoca della casa familiare può determinare un incremento dell’assegno divorzile, in quanto l’ex coniuge viene privato del privilegio abitativo.

Assegnazione della casa familiare, come cambia l’assegno

Assecondando una certa narrativa, si potrebbe dire che l’ex marito, quando finalmente può riappropriarsi della sua casa o comunque, più raramente, smettere di pagare per un canone di affitto aggiuntivo, deve sborsare più soldi per l’assegno.

Ovviamente è sbagliato porre la questione in questi termini. In primo luogo, non è un automatismo che la casa familiare sia assegnata all’ex moglie. Nell’ipotesi in cui i figli sono collocati presso il padre in quanto più idoneo e predisposto, soprattutto se versa in condizioni economiche più deboli, la casa spetta proprio all’ex marito, come giusto che sia.

In secondo luogo, ciò che viene visto come una sorta di sopruso, attiene alle norme che regolano il diritto di famiglia. Anche se è comprensibile che sopportare alcune spese comporti un disagio, a maggior ragione quando i rapporti personali con l’ex coniuge non sono dei più rosei, non bisogna sottrarsi a un obbligo stabilito dal giudice in virtù del principio solidaristico. Chi ritiene di aver subito un’ingiustizia o un errore di valutazione, anche laddove dovuto a comportamenti volutamente errati da parte dell’ex coniuge, deve rivolgersi al tribunale per ottenere una revisione delle condizioni.

In ogni caso, la Cassazione ha ammesso - con l’ordinanza n. 7961 del 25/03/2024 - che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale può determinare un aumento dell’assegno di divorzio nei confronti dell’ex beneficiario, ricorrendo le seguenti circostanze:

  • l’impoverimento dell’ex coniuge beneficiario;
  • l’arricchimento dell’ex coniuge obbligato.

È scontato che l’ex coniuge a cui viene sottratta la casa coniugale subisce un impoverimento, dovendo provvedere da sé e interamente alle spese di alloggio. Al contrario, l’altro coniuge subisce in automatico un arricchimento, soprattutto quando torna in disponibilità di un immobile di proprietà, che può sfruttare economicamente.

È però comunque necessario che il beneficiario della casa coniugale percepisca un assegno divorzile e che continui a essere nelle condizioni per averne diritto. Bisogna quindi valutare la funzione assistenziale dell’assegno, limitata all’ipotesi in cui l’ex coniuge non può incolpevolmente mantenersi in autonomia, e quella perequativo-compensativa.

Quest’ultima è relativa ai sacrifici, anche professionalmente rilevanti, assunti dall’ex coniuge in favore della famiglia e di comune accordo con la stessa. Per quanto la funzione principale dell’assegnazione sia quella di garantire la stabilità dei figli, infatti, i giudici non possono certo ignorare il suo riflesso sulle condizioni economiche delle parti.

Attenzione, tuttavia, a non credere che ci sia un automatismo. Non necessariamente la revoca della casa coniugale determina l’assegnazione o la revisione di un assegno divorzile. Quest’ultimo, soprattutto per quanto concerne la funzione assistenziale, spetta soltanto all’ex coniuge più debole economicamente e oggettivamente impossibilitato a mantenersi. Al contrario, se pur avendo disponibilità economiche inferiori può vivere dignitosamente non ha diritti ulteriori.

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