Assegno di inclusione, ecco come condividerlo tra i componenti dello stesso nucleo familiare e quanto spetta a ciascuno.
Anche con l’arrivo all’Assegno di inclusione vi è la possibilità che ogni componente del nucleo, purché sia compreso nel parametro di scala di equivalenza, possa avere la sua carta acquisti con sopra accreditato quanto spetta di sostegno.
Una possibilità che segue quanto già fatto per il Reddito di cittadinanza a seguito dell’approvazione del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato il 20 luglio 2021, con il quale venne rivista la procedura iniziale dove invece veniva assegnata una sola carta per famiglia di esclusivo utilizzo del richiedente.
A tal proposito, nel momento in cui viene fatta domanda di Assegno di inclusione il richiedente potrà indicare il numero di carte da consegnare ai singoli componenti del nucleo. E ciò non toglie che la comunicazione possa essere data in un secondo momento, persino da un componente del nucleo diverso dal richiedente.
Vediamo quindi cosa cambia e soprattutto quanto spetta nel caso in cui l’Assegno di inclusione dovesse essere suddiviso tra più persone dello stesso nucleo familiare.
Come dividere l’Assegno di inclusione tra più componenti della stessa famiglia
A fornire le indicazioni su come dividere l’Assegno di inclusione all’interno della stessa famiglia è la circolare Inps n. 105 del 2023. Secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 154 del 2023, l’Assegno di inclusione può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno di loro la quota pro-capite.
Nel dettaglio, a poter inviare la richiesta di individualizzazione della cosiddetta Carta Adi è il richiedente quanto qualsiasi altro componente maggiorenne del nucleo familiare inserito nella scala di equivalenza. L’invio è possibile:
- contestualmente alla richiesta dell’Adi: in tal caso la suddivisione decorre fin da subito, in quanto vengono emesse un certo numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone a cui il sostegno deve essere liquidato;
- successivamente, utilizzando il modello “Adi-Com esteso”: in tal caso, invece, la suddivisione decorre due mesi dopo la richiesta, il tempo necessario per far sì che vengano emesse le nuove carte da consegnare ai familiari interessati.
Quel che è importante sottolineare è che la suddivisione non è revocabile: una volta richiesta, quindi, vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio (con possibilità di tornare indietro in sede di rinnovo).
Quanto spetta con la suddivisione
Come prima cosa va detto che la suddivisione è possibile solamente quando l’importo complessivamente erogato è pari ad almeno 200 euro.
In tal caso la quota spettante si ottiene dividendo il beneficio a integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare. Se quindi si prendono 600 euro di Assegno di inclusione in un nucleo familiare con due componenti maggiorenni, chiedendo la suddivisione ne spettano 300 euro per ciascuno.
Nella quota da suddividere non è però compresa la quota spettante a titolo di rimborso delle spese di affitto, in quanto ad averne diritto è solamente al beneficiario intestatario del relativo contratto.
Chi può chiedere la suddivisione
Prima di concludere facciamo chiarezza su chi può richiedere la suddivisione. Come anticipato, vale solo per coloro che sono compresi nella scala di equivalenza, quali:
- disabili o persone non autosufficienti;
- over 60;
- componente maggiorenne sul quale gravano carichi di cura, ossia chi si occupa di un figlio di età fino a 3 anni, oppure di almeno 3 figli oppure di una persona disabile grave o non autosufficiente.
Questi possono quindi beneficiare di una carta a loro intestata sulla quale - in base al numero dei componenti maggiorenni del nucleo - verrà erogata una parte dell’Assegno di inclusione spettante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA