Assegno di incollocabilità, aggiornato l’importo: ecco cosa cambia da luglio e come (e chi) può farne richiesta.
Cambia - e aumenta - l’importo dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail a quei soggetti di età inferiore a 65 anni che a seguito di una malattia o di un infortunio sul lavoro non sono nella condizione di poter svolgere un’attività lavorativa (e nel contempo non risultano destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria come riconosciuto ai sensi della legge n. 68 del 1999).
Anche per l’assegno di incollocabilità, infatti, si applica quanto disposto per le altre misure previdenziali e assistenziali, con un adeguamento annuale in base all’inflazione.
E vista l’elevata inflazione accertata per il 2022 era lecito immaginarsi un aumento notevole dell’importo percepito che infatti a partire da luglio 2023 salirà di poco meno di 30 euro al mese arrivando a 290,11 euro come annunciato dall’Inail con la circolare n. 34 del 2023 (che segue alla pubblicazione del decreto n. 84 del 2023 sul sito del ministero del Lavoro).
Ecco dunque una guida aggiornata sull’assegno di incollocabilità, “bonus” d’importo di circa 290,11 euro quest’anno, condizionato al possesso di determinati requisiti.
Requisiti
Come anticipato, l’assegno di incollocabilità è quel sostegno economico erogato a invalidi di guerra, di servizio o del lavoro che abbiano un’età inferiore a 65 anni, che siano titolati di una rendita Inail per infortunio o per malattia professionale e che si trovino nell’impossibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 68 del 1999 per l’assunzione agevolata.
Inoltre, per avere diritto all’assegno di incollocabilità bisogna avere anche un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.
Per eventi successivi al 1° gennaio 2017, invece, bisogna avere una menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al D.lgs. n. 38/2000.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno di incollocabilità viene pagato mensilmente insieme alla rendita; viene rivalutato annualmente, tenendo conto del costo della vita (in base dunque alla variazione effettiva dei prezzi al consumo), con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Dal 1° luglio 2023 l’importo è di 290,11 euro (rispetto ai 268,37 euro spettanti fino a giugno) e sarà così almeno fino al 30 giugno prossimo. L’assegno decorre dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta; non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef.
Pagamenti
Per quanto riguarda i pagamenti dell’assegno mensile di incollocabilità, esistono diverse modalità di erogazione del servizio. Sarà il richiedente a scegliere l’opzione preferita tra:
- Accredito su conto corrente bancario o postale
- Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
- Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
- Tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
- Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale
Detto questo, non resta che analizzare le modalità per la presentazione della domanda.
Come fare domanda
Per avere diritto alla prestazione è necessario fare domanda alla sede INAIL di appartenenza. All’atto della domanda bisognerà indicare, oltre ai dati anagrafici, anche la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa se esistente, e in tal caso allegarne la certificazione), nonché allegare la fotocopia del documento d’identità.
Nel dettaglio, la richiesta può essere presentata di persona presso lo sportello della sede competente, oppure inviando una Pec o ricorrendo alla posta ordinaria. Vi è anche la possibilità di farsi assistere da un patronato.
In alternativa, l’assegno può essere anche riconosciuto su espresso parere del medico INAIL all’atto dell’accertamento del danno permanente.
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