Assegno unico genitori separati e divorziati. A chi spetta, quando e come richiederlo

Simone Micocci

10 Febbraio 2025 - 12:20

Assegno unico universale, come comportarsi nel caso di genitori separati o divorziati? Ecco come funziona la richiesta e cosa prevede la legge.

Assegno unico genitori separati e divorziati. A chi spetta, quando e come richiederlo

L’Assegno unico universale può essere pagato a un solo genitore oppure a entrambi in parti uguali (il 50% ciascuno quindi), anche per quelle coppie separate o divorziate.

Laddove entrambi i genitori ne vogliano usufruire, anche se separati o divorziati, infatti, possono farne comunque domanda dal sito dell’Inps beneficiando del 50% della quota prevista. Ciò vale anche per i genitori separati o divorziati che non convivono con i figli, per quanto è importante sottolineare che la natura della prestazione va sempre rispettata: i soldi ricevuti, infatti, vanno comunque spesi in favore dei figli (come chiaramente ribadito dalla sentenza n. 24140 del 5 giugno 2023 della Corte di Cassazione).

Salvo quando espressamente previsto diversamente dal giudice con la pronuncia di separazione o divorzio, quindi, l’Assegno unico mette d’accordo entrambi i genitori, anche laddove non riescano a trovare una soluzione condivisa. La procedura prevista dall’Inps, infatti, stabilisce che in assenza di accordo tra i genitori l’importo spettante viene diviso equamente tra le parti, metà ciascuno. Ciò non toglie, comunque, che i genitori separati o divorziati possano chiedere, di comune accordo, che l’Inps paghi l’assegno unico interamente a un solo genitore.

Non c’è invece alcuna differenza riguardo a chi presenta la domanda, in quanto l’Inps non pretende che la richiesta debba essere avanzata dal genitore che vive con il bambino. Possono farla entrambi e in ogni caso l’importo sarà calcolato tenendo conto dell’Isee minorenni nel quale sono indicati i figli per i quali si richiede la prestazione.

Viste le differenze procedurali previste per la domanda di Assegno unico presentata da coppie di genitori non sposati o divorziati, dunque, è bene trattare questa situazione separatamente. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo cosa devono fare le coppie di genitori separati o divorziati per richiedere l’assegno unico per i figli, ricordando che il termine ultimo per fare domanda e avere diritto anche alle mensilità arretrate - con decorrenza da marzo 2025 - è il 30 giugno di quest’anno.

Coppie di genitori separate o divorziate: quanto spetta di assegno unico

Il calcolo dell’importo per le coppie di genitori separati o divorziati è lo stesso di quello previsto per le coppie regolarmente sposate. Si guarda all’Isee minorenni del nucleo di cui fanno parte i figli, e a seconda dei casi si va da un minimo di 57 a un massimo di 200 euro (circa) per figlio, più eventuali maggiorazioni.

Come anticipato, per le coppie separate o divorziate questo importo può essere erogato o a uno solo dei genitori oppure a entrambi. Al momento della domanda, quindi, si deve decidere la modalità di pagamento preferita, ossia:

  • 50% per ciascuno dei genitori;
  • 100% a uno solo dei genitori.

In base all’opzione scelta ci saranno poi delle procedure da seguire, vediamole nel dettaglio.

Coppie separate e divorziate, chi deve chiedere l’Assegno unico

La domanda di Assegno unico va presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio. L’unica eccezione è quella in cui il giudice abbia già deciso in favore dell’affidamento a uno dei due genitori: in tal caso la domanda dovrà essere presentata dal genitore affidatario.

Va detto, inoltre, che la domanda può essere presentata da un solo genitore; al massimo l’altro può completarla in un secondo momento accedendo all’area personale Inps. Chi prima arriva dunque, ma d’altronde non c’è alcun problema perché come anticipato l’altro genitore può in qualsiasi momento pretendere il proprio 50% di pagamento facendone direttamente richiesta all’Inps; vediamo come.

Assegno unico pagato al 50% a ogni genitore: come fare

Al momento in cui viene inoltrata la domanda per il pagamento dell’Assegno unico per i figli, il genitore deve specificare qual è l’opzione da lui preferita.

Ad esempio, questo potrà indicare il pagamento a metà, per il 50% all’uno e per il 50% all’altro. In questo caso, chi presenta la domanda può:

  • indicare sia il proprio conto corrente che quello dell’altro genitore, in modo che l’Inps sappia dove inviare le due metà del pagamento;
  • indicare solamente il proprio conto corrente, “congelando” il restante 50%.

In quest’ultimo caso sarà l’altro genitore che dovrà entrare nel proprio MyInps e completare la domanda già presentata, specificando dove intende ricevere la quota a lui spettante. Attenzione: fino a quando non saranno specificate le modalità di pagamento, l’altro 50% sarà congelato.

Assegno unico pagato al 100% a un solo genitore: come fare

Discorso differente quello del genitore che al momento della domanda indica di voler ricevere il 100% dell’assegno unico. In questo caso l’Inps procederà al pagamento verso il solo genitore che ne ha fatto domanda, ma l’altro potrà in qualsiasi momento - sempre entrando nella propria area personale MyInps e facendo l’accesso al servizio dedicato - cambiare le modalità di pagamento, chiedendo di averne diritto alla metà e indicando dove intende riceverlo. Una volta ricevuta tale richiesta, l’Inps dividerà l’importo, riconoscendone la metà a ciascuno (ma non per le mensilità già erogate).

A tal proposito, è importante ricordare che il conto corrente dove si chiede di ricevere l’Assegno unico deve essere intestato a se stessi; diversamente ci sono modalità di pagamento alternative, come può essere il bonifico domiciliato.

L’Assegno unico va speso per i figli

Ma attenzione, questo non significa che uno dei genitori può prendere il 50% dell’Assegno unico e tenerlo per sé. A sottolinearlo, semmai ce ne fosse stato bisogno, è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24140 del 5 giugno 2023, con la quale è stato stabilito che il genitore separato che beneficia degli assegni per i figli minori, ma li trattiene invece di destinarli alle spese per i figli affidati all’altro genitore, commette il reato di appropriazione indebita. Ciò vale anche se il giudice della separazione non ha attribuito espressamente gli assegni al genitore affidatario: il principio giuridico resta che tali somme devono essere utilizzate per il mantenimento dei figli.

Pertanto, se il genitore non affidatario si rifiuta di restituire gli assegni, è possibile agire legalmente presentando una querela per appropriazione indebita. Il termine di tre mesi per sporgere querela inizia dal momento in cui la restituzione viene formalmente richiesta e negata.

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