Vediamo cosa dice la legge per l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore come il maltempo.
Il maltempo di questi giorni sull’Italia oltre a creare purtroppo danni e vittime sta creando anche numerosi disagi per chi si deve recare a lavoro. Le strade sono allagate, diversi tratti autostradali sono chiusi e il traffico intenso è sulle arterie rimaste aperte dove confluiscono tutte le vetture di chi è costretto a spostarsi.
Per questo motivo sta succedendo a tantissime persone di arrivare in ritardo sul luogo di lavoro o di non arrivare affatto per cause di forza maggiore come appunto il maltempo. In questi casi cosa dice la legge? Vediamo come bisogna comportarsi.
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Assenza da lavoro causa maltempo: cosa dice la legge
Per capire il lavoratore come deve comportarsi in questi casi dobbiamo prendere in esame quanto scritto nel codice civile e nei contratti di lavoro. Partiamo con il dire che se il lavoratore non riesce ad arrivare sul luogo di lavoro per cause di forza maggiore è esonerato dall’obbligo della prestazione lavorativa e in teoria anche il datore di lavoro potrebbe essere esonerato dall’obbligo di pagare la retribuzione.
Questo viene impedito però sia dal codice civile sia dai contratti che prevedono sempre un monte ore di permessi legati proprio a cause eccezionali come può essere appunto il maltempo. Dunque lo strumento da utilizzare per farsi pagare le ore di lavoro non effettuate è scalarle dal monte dedicato ai permessi.
Purché questo avvenga però il lavoratore deve comunicare l’assenza con tempestività e fornire le relative motivazioni in base agli articoli 1218 e 2104 del codice civile: il primo si riferisce all’onere della prova, il secondo alla necessità che l’impedimento sia effettivo.
Quindi se un lavoratore è impedito a recarsi a lavoro causa maltempo dovrà immediatamente avvisare il datore spiegando la motivazione. A quel punto il datore di lavoro detrarrà le ore non lavorate dal monte ore dei permessi e in questo modo saranno regolarmente retribuite. Questa prassi è da prendere in considerazione anche qualora il contratto di lavoro non preveda nulla di specifico in questi casi perché fanno riferimento le norme inserite nel codice civile.
Se il lavoratore non comunica con tempestività l’assenza o se la motivazione non è veritiera, può scattare invece l’addebito disciplinare come previsto dall’articolo 2106 del codice civile.
E se invece la prestazione salta per impedimento del datore di lavoro?
Esiste anche il caso in cui la prestazione non può essere effettuata per impedimento non del lavoratore ma del datore di lavoro. Cosa accade in questi casi? Anche in questa circostanza si applica la stessa prassi precedente, ovvero si utilizzano le ore di permesso.
Diverso è il discorso invece se l’impossibilità della prestazione avviene non per causa di forza maggiore ma per colpa del datore di lavoro, ad esempio colpa, imperizia o problematiche legate a inefficienze produttivo-organizzative. In questo caso il datore di lavoro è comunque obbligato a pagare la prestazione perché si tratta di una situazione che rientra nel più ampio rischio di impresa che riguarda esclusivamente il datore di lavoro.
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