Anche se un reato relativo agli atti vandalici è stato depenalizzato, si può essere accusati di altri reati. Ecco quando e cosa si rischia a seconda dei casi.
Per atti vandalici intendiamo tutti quei comportamenti atti a rovinare o distruggere beni altrui, che appartengono a soggetti privati o alla collettività. Tra i più classici si trovano senza dubbio le scritte sui muri e sulle serrande dei negozi, i graffi alle auto e i vari oggetti rotti sulle vie pubbliche (cestini dell’immondizia, panchine e così via).
Questo fenomeno è molto frequente, tra goliardia e protesta, anche perché ne vengono sottovalutate le conseguenze. Nel 2016, infatti, il reato di danneggiamento semplice è stato depenalizzato. Questo reato riguarda alcuni atti vandalici, che ad oggi sono illeciti civili.
Restano, però, varie ipotesi in cui gli atti vandalici sono un reato, e in ogni caso anche l’illecito civile non è privo di conseguenze. Ecco cosa si rischia a seconda dei casi secondo la legge.
Atti vandalici, quando sono un reato
Come anticipato, il reato di danneggiamento semplice è stato depenalizzato ed è diventato un illecito civile. Il reato prevedeva:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Questa condotta non rappresenta più un reato, bensì un illecito civile, ma restano comunque diversi reati associati al vandalismo. Il Codice penale, infatti, non ha un articolo dedicato in modo specifico agli atti vandalici, ma prevede alcuni reati che ben si adattano a queste condotte.
In primo luogo, bisogna citare il danneggiamento aggravato, che è rimasto un reato anche dopo le depenalizzazioni del 2016. Si ha questo reato quando beni altrui vengono resi inservibili o distrutti, purché il fatto sia commesso volontariamente:
- con violenza o minaccia alle persone;
- contro alcuni beni, tra cui quelli di valore storico o artistico o beni esposti al pubblico.
Ad esempio, gli atti vandalici sono un reato quando distruggono un’auto (bene esposto al pubblico), una statua (bene di valore artistico) o rappresentano una minaccia per il proprietario. Questo reato è procedibile su querela di parte e – per effetto della riforma Cartabia – anche d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o infermità.
C’è poi un altro reato da prendere in considerazione riguardo agli atti vandalici, ovvero il deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Come si evince dal titolo dell’articolo 639 del Codice penale, si ha questo reato quando dei beni mobili altrui vengono imbrattati o deturpati (come i graffiti non autorizzati).
Cosa rischia chi commette atti vandalici
Chi commette atti vandalici rischia conseguenze diverse a seconda della configurazione legale dell’atto commesso. Se la fattispecie non rientra nel penale, per l’illecito civile di danneggiamento semplice si rischia una sanzione pecuniaria tra 100 e 8.000 euro.
Il danneggiamento aggravato, invece, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Infine, chi commette deturpamento rischia una multa di 103 euro e, nelle ipotesi più gravi (danni a immobili e mezzi di trasporto) rischia la reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro. Se il deturpamento colpisce beni di interesse storico o artistico, invece, si rischia la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 euro.
In questi casi più gravi, il deturpamento è procedibile d’ufficio e la recidiva (quando il reato viene ripetuto) è punita con sanzioni maggiorate: la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa fino a 10.000 euro. A prescindere dal tipo di illecito, il danneggiatore può essere chiamato a corrispondere un risarcimento danni.
Chi subisce degli atti vandalici deve quindi sporgere querela (denuncia se il fatto è procedibile d’ufficio) o avviare una causa civile se il fatto non costituisce reato. Durante il procedimento penale è comunque possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento.
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