Il dipendente può rinunciare al diritto di astenersi dall’attività lavorativa nei giorni festivi (quando infrasettimanali). In questo modo può godere delle maggiorazioni riconosciute dalla contrattazione nazionale, aumentando l’importo dello stipendio.
Diritto per il lavoro, ci sono importanti novità: la Corte di Cassazione - con la sentenza 8958/2021 - ha introdotto un nuovo principio, secondo il quale al lavoratore dipendente ha il diritto di lavorare nelle feste infrasettimanali (ed è lui a decidere se rinunciarvi).
Una novità importante poiché in questo modo viene data la possibilità al lavoratore dipendente di aumentare il proprio stipendio, beneficiando delle maggiorazioni che il contratto nazionale riconosce a chi lavora durante i giorni festivi.
Non può esserci, quindi, alcun accordo nazionale di categoria che obbliga i dipendenti a restare a casa nei giorni festivi quando questi cadono durante la settimana: è al lavoratore che la legge attribuisce la facoltà di decidere autonomamente se svolgere regolare servizio anche durante i festivi, e per questo è sua facoltà sottoscrivere con il datore di lavoro un accordo privato che preveda questa possibilità.
Lavoro durante i festivi infrasettimanali: cosa dice la Corte di Cassazione
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il lavoratore dipendente ha diritto a rinunciare all’astensione dal lavoro nei giorni festivi che cadono durante la settimana. Questo vale per tutte le festività (eccetto Pasqua ovviamente, in quanto questa cade sempre di domenica), quindi anche per il giorno di Natale o Capodanno.
La Corte di Cassazione, infatti, ha riconosciuto la possibilità - in capo del lavoratore dipendente - di firmare con il proprio datore di lavoro un accordo con il quale rinuncia all’assenza nel giorno festivo, svolgendo regolare prestazione lavorativa (beneficiando così delle maggiorazioni per il lavoro festivo riconosciute dal contratto di categoria).
Per arrivare a questa sentenza la Corte di Cassazione ha tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 260/1949, con la quale appunto vengono individuati i giorni cosiddetti festivi, riconoscendo al lavoratore di astenersi dal servizio in queste giornate.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, però, la legge non ha fatto altro che riconoscere un diritto soggettivo del lavoratore, il quale non è contemplato nella contrattazione collettiva. Per questo motivo, secondo la Cassazione, è nulla qualsiasi clausola dell’accordo nazionale di categoria che obbliga il lavoratore a stare a casa nei giorni delle festività nazionali che coincidono con un infrasettimanale.
L’unica eccezione è quella per cui l’obbligo di restare a casa nei festivi sia previsto da intese sindacali alle quali ha acconsentito il lavoratore.
Sentenza n. 8958/2021, Cassazione: cosa cambia per il lavoro nei festivi
Cosa cambia, quindi, con la pronuncia della Cassazione sul lavoro nei festivi (se infrasettimanali)?
Come prima cosa è bene sottolineare che la Cassazione ha lasciato al datore di lavoro la possibilità di chiedere al dipendente di lavorare in un giorno di festività infrasettimanale, ma solo quando la richiesta venga effettuata seguendo i principi di buona fede e di correttezza.
Detto questo, possiamo ricapitolare quanto segue:
- nei giorni festivi infrasettimanali il lavoratore può sottoscrivere un accordo con il datore di lavoro in cui rinuncia all’assenza per la festività infrasettimanale svolgendo normalmente l’attività. L’input per questo accordo può arrivare sia dal datore di lavoro (nel rispetto però dei principi di buona fede e di correttezza) che dal dipendente;
- il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore dipendente a lavorare nei giorni festivi infrasettimanali;
- è nulla qualsiasi clausola dell’accordo nazionale di categoria che obbliga il dipendente ad astenersi dal servizio nei giorni festivi infrasettimanali.
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