Alle imprese che investono in beni strumentali che consentano la trasformazione tecnologica dei processi produttivi lo Stato assegna un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Il legislatore riconosce una serie di crediti di imposta alle imprese, ubicate su territorio italiano, che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive.
Vediamo a chi spettano questi crediti d’imposta e quali investimenti occorre fare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: cosa c’è da sapere
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: come funziona?
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (indicati nell’allegato A, della Legge numero 232 dell’11 dicembre 2016 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (indicati nell’allegato B della Legge numero 232 dell’11 dicembre 2016 - ossia l’ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
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Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
Inoltre il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Chi può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali?
Possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Peraltro il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ossia persone fisiche che hanno reddito da lavoro autonomo piuttosto che reddito da impresa.
Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo.
Si sottolinea, inoltre, che la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: qual è la documentazione necessaria?
In alcuni casi le imprese devono presentare una perizia tecnica redatta da un ingegnere o da un perito, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Gli investimenti per i quali è previsto questo obbligo sono quelli superiori a 300.000,00 euro per i beni materiali ed immateriali previsti dagli allegati A e B della Legge numero 232 del 16 dicembre 2016.
Se invece i beni hanno un costo inferiore a 300.000,00 euro è sufficiente l’attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante.
Inoltre, i beneficiari sono obbligati a conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 2020, che "la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.
Tuttavia, aziende e professionisti possono sanare l’eventuale assenza della dicitura sopra riportata prima che inizino le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, in caso di fattura elettronica, aziende e professionisti possono stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando il documento medesimo presso la sede aziendale oppure realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Invece, nel caso in cui il beneficiario non abbia l’obbligo di fatturazione elettronica e quindi abbia emesso una fattura cartacea, è possibile sanare la mancanza dell’indicazione normativa nella fattura riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
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