Bollette di luce e gas sempre più salate: sono in arrivo nuovi maxi-conguagli mascherati dalla voce ricalcolo dei consumi in fattura. Ecco cosa significa e cosa fare.
Nuova ondata di bollette pazze in arrivo: sono stati segnalati diversi casi di conguagli sui consumi di luce e gas e questa volta a mettere in guardia i cittadini è Federcontribuenti.
Nonostante da marzo 2018 sia ormai in vigore la norma contro i maxi-conguagli in bolletta di consumi vecchi di più due anni, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, sono in arrivo numerose fatture con ricalcoli sui consumi di luce e gas.
L’importo richiesto può arrivare fino a 500 euro e l’inganno del ricalcolo della bolletta rappresenta l’ennesimo raggiro ai diritti dei consumatori per il quale è possibile presentare reclamo e non pagare il conguaglio sui consumi non fatturati nelle bollette precedenti.
Cos’è il ricalcolo della bolletta, causa degli ultimi conguagli pazzi
Federcontribuenti allerta i consumatori: in questi giorni stanno arrivando bollette con ricalcoli sui consumi di luce e gas dovuti a presunte modifiche del costo a consumo, con conguagli che arrivano fino a 500 euro.
A spiegare cos’è il ricalcolo è l’Arera: si tratta di una sezione presente in bolletta soltanto quando vengono ricalcolati importi già fatturati in precedenza.
Il ricalcolo deve essere motivato, nella fattura deve esserne indicato il periodo temporale (specificando la lettura iniziale e finale e il consumo che ne risulta per differenza) e devono essere evidenziati in chiari gli importi ricalcolati e l’importo a debito o a credito per il cliente.
Purtroppo in questi mesi stanno arrivando anche ricalcoli su bollette luce e gas di ex gestori, come sottolineato da Federcontribuenti, per un consumatore conoscere i parametri usati per il ricalcolo dei consumi effettuati anni prima è quasi impossibile e si apre così una “guerra fredda” tra società erogatrice e consumatore:
“È come se a distanza di 2 anni il nostro fruttivendolo ci inviasse una fattura perché si era sbagliato a pesare le verdure e quindi a calcolare il giusto importo. Un’assurdità, una frode se pensiamo alla difficoltà per un consumatore di risalire alle letture, al prezzo dell’energia di quel momento e alle fasce orarie che se anche riportate dall’ex gestore, come fidarsi?”
Come difendersi dai maxi-conguagli in bolletta e cosa fare
Oltre a portare alla luce i numerosi casi di ricalcoli e di conguagli pazzi sulle bollette di luce e gas, Federcontribuenti fornisce un vademecum su cosa fare in questi casi per evitare di pagare importi spropositati.
L’iter previsto è standard:
- per prima cosa si deve fare reclamo alla società per mezzo pec o raccomandata;
- entro 40 giorni si riceverà risposta e solitamente il reclamo sarà rigettato;
- l’utente in questo caso deve denunciare all’Arera il comportamento scorretto e l’Autorità avvierà la procedura di sanzione verso l’azienda.
A questo punto tuttavia l’iter per annullare il ricalcolo della bolletta non sarà ancora concluso ma si avvierà la procedura di conciliazione con la quale si cercherà di trovare un accordo tra utente e società. Questa fase dovrebbe concludersi entro 30 giorni.
Per importi inferiori ai 2.500 euro si può citare in giudizio il gestore direttamente dal giudice di pace richiedendo anche eventuali danni.
Bollette luce e gas, prescrizione in due anni dal 1° marzo 2018
Mai come in questo periodo è importante avere un po’ di attenzione in più ai conguagli in bolletta di gas e luce.
Questo perché la Legge di Bilancio 2018 ha ridotto da cinque a due anni la prescrizione delle bollette elettriche. Con la delibera del 23 febbraio 2018 l’Arera ha recepito la novità introdotta dalla manovra.
Infatti è stato stabilito che a partire dal 1° marzo nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà usufruire della prescrizione cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
La delibera prevede inoltre che nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo.
Infine nel caso in cui il procedimento dell’Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione il cittadino avrà il diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati.
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