Bollette del gas, come pagare meno con lo sconto IVA

Rosaria Imparato

6 Dicembre 2021 - 10:30

Come pagare meno le bollette del gas con sconto IVA del 5%? I dettagli su a chi spetta e per quale periodo di riferimento sono nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.17 del 3 dicembre 2021.

Bollette del gas, come pagare meno con lo sconto IVA

Tra le agevolazioni fiscali possibili nell’ambito del settore energetico introdotte dal decreto Bollette (DL 130/2021) è possibile avere lo sconto IVA del 5% sulle utenze del gas. A dare maggiori chiarimenti su chi ha diritto a questa riduzione (e quindi paga di meno) è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17 pubblicata il 3 dicembre.

Il documento di prassi entra nel merito dell’ambito di applicazione dell’agevolazione: non solo, quindi, a chi spetta la riduzione IVA, ma anche il periodo di riferimento e la distinzione tra uso civile e uso industriale.

Il decreto 130/2021, cosiddetto Bollette o Energia, prevede per il quarto trimestre 2021:

  • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
  • la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
  • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
  • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

La circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al secondo punto: scendiamo nel dettaglio e vediamo chi può beneficiare dello sconto.

Bollette del gas, come pagare meno con lo sconto IVA: a chi spetta?

Il decreto Bollette stabilisce, all’articolo 2 comma 1, che:

“In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.”

La disposizione prevede quindi uno sconto del 5% sull’IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, facendo riferimento all’articolo 26 comma 1 del Testo Unico sulle accise (TUA). L’aliquota IVA al 5% si può applicare:

  • alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, di solito assoggettate all’aliquota del 10%;
  • alle somministrazioni per usi civili che superano il limite annuo di 480 metri cubi e industriali assoggettate in genere all’aliquota del 22%.

Tra gli usi civili del gas naturale, destinato alla combustione, ci sono i locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Gli usi industriali invece comprendono gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole, gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione. Si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Bollette del gas con sconto IVA: per quanto tempo?

Lo sconto IVA del 5% si applica alle bollette del gas per i suddetti usi per le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dell’ultimo trimestre 2021, quindi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Nella circolare n. 17 del 3 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se le somministrazioni di gas sono state contabilizzate in base ai consumi stimati, la riduzione IVA si applica anche ai successivi ed eventuali conguagli, “derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi”.

La disciplina ordinariamente vigente, trova, invece, applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per ulteriori dettagli lasciamo in allegato la circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare AdE n. 17 del 3 dicembre 2021
Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 – Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano

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