Bonus 100 euro in busta paga, dall’Agenzia delle Entrate arrivano ulteriori istruzioni per il calcolo del reddito nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020. Le novità riguardano anche i lavoratori all’estero e quelli impatriati.
Bonus 100 euro in busta paga, arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del reddito. Le nuove istruzioni si trovano nella circolare n. 11/E pubblicata il 6 maggio 2020, e contengono le novità relative al 100 euro netti introdotti dal decreto Cura Italia.
Il documento di prassi contiene le risposte ai quesiti più frequenti che l’Amministrazione Finanziaria ha ricevuto sulle varie misure degli ultimi decreti pubblicati per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica.
Riguardo al bonus 100 euro, la circolare si sofferma nel dettaglio sulle istruzioni per calcolare il reddito anche in casi particolari, come per i lavoratori all’estero o quelli impatriati.
Vediamo dunque quali sono le novità relative al bonus 100 euro.
Bonus 100 euro busta paga: nuove istruzioni per il calcolo del reddito
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus 100 euro: le nuove istruzioni relative al calcolo del reddito sono contenute nella circolare 11/E del 6 maggio 2020.
Il documento di prassi contiene ulteriori risposte ai quesiti frequentemente posti all’Agenzia delle Entrate sul premio ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare in sede durante il mese di marzo, nonostante le misure restrittive per il contenimento del contagio.
I primi chiarimenti ribadiscono che il limite di 40.000 euro di reddito previsto dal decreto Cura Italia per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Bisogna quindi tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Bonus 100 euro, nuove istruzioni per il calcolo: residenti all’estero e lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate procede nei chiarimenti rispondendo a un quesito che riguarda i lavoratori impatriati e i ricercatori residenti all’estero.
Tali categorie infatti possono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero gli incentivi per il rientro in Italia.
Ai fini del calcolo del limite di 40.000 euro di reddito per beneficiare del premio di 100 euro, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
“occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.”
Il discorso invece è diverso per i lavoratori residenti in Italia ma che prestano attività lavorativa all’estero. In questo caso, vista la ratio della norma -volta a premiare chi, nonostante la situazione epidemiologica italiana, si recava in sede per svolgere le proprie mansioni- non spetta il bonus di 100 euro.
Bonus 100 euro, le istruzioni delle Entrate per il “rientro dei cervelli”
L’Agenzia delle Entrate termina i chiarimenti relativi al premio per i lavoratori dipendenti con una precisazione sulla Certificazione Unica 2020.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria si sofferma sui controlli che il datore di lavoro/sostituto d’imposta deve effettuare prima di erogare i 100 euro, ovvero:
- gli importi del punto 1 e 2 della Certificazione Unica, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente;
- tali importi sono aumentati da quanto indicato ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.
Applicando quanto previsto dal decreto sugli incentivi per il rientro in Italia (di cui sopra) e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cosiddetto rientro dei cervelli e simili), il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:
- la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
- la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.
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