Bonus 600 euro di aprile: serve fare domanda o l’accredito è automatico?

Antonio Cosenza

20/05/2020

Bonus 600 euro di aprile: in alcuni casi l’accredito sarà automatico, mentre in altri sarà necessario presentare la richiesta all’INPS.

Bonus 600 euro di aprile: serve fare domanda o l’accredito è automatico?

Bonus 600 euro per il mese di aprile: in alcuni casi la domanda non è necessaria, visto che il pagamento avviene in automatico, mentre in altri questa va prodotta.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio diventa finalmente operativo il bonus 600 euro riconosciuto per il mese di aprile. Ecco quindi che già da domani Poste Italiane procederà - secondo indicazioni da parte dell’INPS - al pagamento delle indennità per coloro che ne hanno diritto senza che sia necessaria la produzione di una nuova domanda.

Al fine di semplificare le operazioni per l’accredito degli aiuti riconosciuti per l’emergenza da COVID-19, infatti, è stato deciso che per coloro che hanno già ricevuto il bonus di 600 euro di marzo l’accredito per il mese di aprile avverrà in automatico.

A tal proposito, in risposta di coloro che temevano che anche questa volta i tempi per il pagamento potessero essere piuttosto lunghi, è intervenuto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il quale ha ribadito che le procedure per l’erogazione del bonus 600 euro di aprile sono state semplificate proprio allo scopo di ridurre i tempi per il pagamento.

Nessun click day, quindi, il bonus arriverà in automatico (ma non per tutti).

Bonus 600 euro di aprile senza domanda: rinnovo in automatico

In questi giorni il Governo ha messo in atto un processo di semplificazione e sburocratizzazione per fare in modo che gli aiuti stanziati per l’emergenza da COVID-19 possano arrivare il prima possibile ai soggetti interessati.

È quanto fatto con l’accordo tra Governo, Regioni e INPS per il pagamento anticipato della cassa integrazione, ma anche per le indennità di 600,00€ erogate nel mese di marzo in favore di:

  • lavoratori autonomi
  • Co.Co.Co.
  • liberi professionisti;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali;
  • operai agricoli.

Riconoscere questo bonus di 600 euro, infatti, non è stato semplice vista la moltitudine di richieste ricevute dell’INPS (più di 3,7 milioni di persone). Prima il sito INPS che non è riuscito a reggere la moltitudine di accessi in contemporanea, poi i ritardi nell’erogazione del beneficio; tutti problemi che hanno contribuito ad alimentare il malessere nei confronti del Governo.

Ecco perché si è fatto in modo di semplificare la procedura per la richiesta del bonus 600 di aprile. Anzi, come ribadito più volte dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, non ci sarà proprio alcuna richiesta per il prossimo bonus di 600 euro; questo, infatti, sarà pagato in automatico dall’INPS senza che sia necessaria una nuova domanda all’Istituto (a differenza di quanto succederà per il bonus maggio di 1.000,00€ per il quale invece bisognerà soddisfare dei requisiti aggiuntivi).

Questo, però, non significa che l’indennità di 600 euro di aprile (che sarà comunque pagata a maggio) sarà erogata solamente a quei soggetti che l’hanno ricevuta anche per il mese di marzo; vediamo perché.

Bonus aprile: quando bisogna presentare la domanda

Il Decreto Rilancio estende questa indennità ad altre categorie di lavoratori esclusi dal Decreto Cura Italia. A questi spetterà un bonus di 600 euro per aprile e altrettanti per maggio; in questo caso, per ovvi motivi, il pagamento non è automatico ma bisognerà presentare domanda all’INPS secondo le modalità che l’Istituto dovrebbe ufficializzare a breve.

Nel dettaglio, questa possibilità è riservata a coloro che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto, o sospeso la loro attività lavorativa o rapporto di lavoro. Questi devono far parte di una delle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Affinché questi possano percepire il bonus, è necessario che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - diverso dal contratto intermittente, né tantomeno titolari di pensione.

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