Assegno di inclusione, bonus di 8.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato dei beneficiari. Se a tempo determinato l’incentivo si dimezza.
Tra le misure a vantaggio dei percettori dell’Assegno di inclusione c’è anche il bonus di 8.000 euro: si tratta di un incentivo per i datori di lavoro volto a favorire la rioccupazione dei beneficiari del sostegno al reddito.
Così come tra l’altro era previsto per il Reddito di cittadinanza, ma in misura inferiore, anche per l’Assegno di inclusione il governo ha fatto ricorso agli incentivi occupazionali per spingere le assunzioni dei beneficiari, permettendo così al nucleo familiare di uscire dalla condizione di povertà in cui si trova così da non dover più necessitare del sostegno statale.
Il problema è che spesso l’incentivo non basta per spingere i datori di lavoro ad assumere questi beneficiari, in quanto troppo distanti dal mercato del lavoro vista la mancanza di titoli di studio adeguati e privi di quelle competenze ricercate dalle aziende.
Il bonus di 8.000 euro rappresenta comunque qualcosa, specialmente se confrontato con l’incentivo per l’assunzione riconosciuto dal decreto n. 4 del 2019 che ha istituito il Reddito di cittadinanza dove all’azienda spettava un esonero contributivo pari all’importo percepito dal nucleo familiare da moltiplicare per i mesi residui di percezione della misura. Ad esempio, per un lavoratore percettore di 500 euro di Rdc a cui mancavano 8 mensilità da prendere, lo sgravio era di appena 4.000 euro.
Adesso l’importo viene aumentato mentre la procedura per la richiesta è stata semplificata (in quanto vale per tutte le assunzioni, non necessariamente quelle avvenute dall’incrocio tra domanda e offerta sulla piattaforma statale). Senza dimenticare poi che il percettore ha il vantaggio che i primi 3.000 euro di stipendio non sono considerati ai fini del calcolo dell’importo dell’Assegno di inclusione.
Basteranno queste misure a far sì che l’Adi riesca negli aspetti dove invece il Rdc ha fallito? Sarà solamente il tempo a dirlo; per il momento vediamo come funziona il bonus di 8.000 euro riservato per le assunzioni dei beneficiari e quali sono le condizioni che le aziende devono rispettare per averne diritto.
Bonus 8.000 euro a chi assume beneficiari dell’Assegno di inclusione
L’incentivo sull’occupazione - che si aggiunge a quelli già esistenti con i quali può essere anche cumulato - descritto dall’articolo 10 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 48 del 2023, si rivolge alle aziende private che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione.
Laddove si tratti di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - indipendentemente se full o part time - come pure nel caso in cui avvenga con contratto di apprendistato, per il lavoratore non sono dovuti i contributi a carico dell’azienda per un periodo di 12 mesi e per un massimo di 8.000 euro l’anno. Non sono compresi nell’esonero i premi e i contributi dovuti all’Inail.
Considerando che generalmente l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 23,81%, ne risulta che fino a uno stipendio lordo annuo di 33.600 euro circa non sono dovuti contributi.
Inoltre, a tutela del lavoratore c’è il fatto che nei 24 mesi successivi all’assunzione l’azienda è disincentivata a licenziare: in tal caso, infatti, dovrebbe versare tutti i contributi non pagati maggiorati di una sanzione civile.
Bonus 4.000 euro per chi assume beneficiari dell’Assegno di inclusione
Come visto sopra, il bonus di 8.000 euro spetta solamente in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Ma un incentivo è previsto anche per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (indipendentemente dalla durata) o stagionale, sia con orario part-time che full-time. In tal caso però spetta in forma ridotta in quanto l’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti e fino a un importo di 4.000 euro.
Il che significa ad esempio che su uno stipendio di 1.000 euro al mese il datore di lavoro verserà 119 euro di contributi anziché 238.
L’esonero spetta per tutta la durata del rapporto ma comunque per non più di 12 mesi.
In caso di trasformazione in contratto indeterminato, spetta invece l’esonero di 8.000 euro, ma per un massimo di 24 mesi (considerando anche il periodo in cui era assunto a tempo determinato) e comunque solamente per i 4.000 euro residui.
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