Bonus affitto, nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito relativo ai decreti Cura Italia e Rilancio. Il modello recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 con i nuovi beneficiari. Tutti i dettagli e le istruzioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021.
Bonus affitto, dall’Agenzia delle Entrate è arrivata la modulistica per la comunicazione della cessione del credito.
Modello e istruzioni sono stati approvati con il provvedimento del 12 febbraio 2021. La comunicazione va inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La cessione del credito riguarda gli affitti di:
- botteghe e negozi, secondo le regole stabilite dall’articolo 65 del decreto Cura Italia;
- immobili a uso non abitativo e aziende, in base alle regole del decreto Rilancio all’articolo 28.
Bonus affitto, comunicazione cessione credito alle Entrate: il nuovo modello
Con il provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione relativi al bonus affitto.
Si tratta del credito d’imposta sulle locazioni previsto dal decreto Cura Italia per le botteghe e i negozi e dal decreto Rilancio per le aziende e in generale gli immobili a uso non abitativo.
Il nuovo modello va a sostituire il precedente -approvato col provvedimento del 14 dicembre 2020- e va utilizzato dal 15 febbraio.
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il bonus affitto del decreto Rilancio fino al 30 aprile 2021 anche:
- alle imprese turistico-ricettive;
- alle agenzie di viaggio;
- ai tour operator.
Il nuovo modello va inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021.
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Bonus affitto, comunicazione cessione credito: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Anche le nuove istruzioni approvate col provvedimento del 12 febbraio vanno a sostituire le indicazioni approvate a dicembre per la compilazione del modello da inviare alle Entrate.
Nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi. Nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente.
Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente.
Nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” va barrata la casella corrispondente, appunto, al tipo di credito ceduto.
Le istruzioni delle Entrate precisano che a ogni tipologia di credito d’imposta corrisponde una comunicazione, quindi nel caso della cessione di entrambi i crediti vanno compilare e presentate due distinte comunicazioni.
Solo per la cessione del credito di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio devono essere indicati:
- il tipo di contratto a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A - Locazione/Affitto; B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - Affitto d’azienda);
- l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.
Nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato” va indicato l’ammontare complessivo maturato, indicazione valida per entrambi i tipi di credito.
Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente, poiché è possibile cedere anche solo una parte del credito maturato.
Nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.
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