Bonus assunzioni, novità: come funziona lo sgravio totale con il decreto Agosto

Teresa Maddonni

19/10/2020

Nuovo bonus assunzioni con il decreto Agosto: si tratta di uno sgravio totale per le aziende che assumono a tempo indeterminato. Novità anche per il turismo e in particolare per gli stagionali. Vediamo come funziona.

Bonus assunzioni, novità: come funziona lo sgravio totale con il decreto Agosto

Bonus assunzioni: è questa una delle novità del decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un incentivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato e le quali ottengono uno sgravio contributivo totale. Ma come funziona?

Le novità sono contenute nel testo del decreto n.104/2020 in vigore dal 15 agosto e che riguardano anche gli stagionali del turismo e stabilimenti termali. Il decreto Agosto è stato convertito, senza modifiche all’articolo in esame, nella legge n.126/2020.

Non solo un incentivo in tal senso spetterebbe anche alle aziende che rinunciano alla cassa integrazione facendo rientrare così i propri dipendenti.

Nel decreto Agosto è presente tra le altre cose anche un bonus assunzioni ad hoc per il Sud con sgravi contributivi al 30% per le aziende che assumono.

Bonus assunzioni: come funziona con il decreto Agosto

Il nuovo bonus assunzioni è contenuto nel decreto Agosto e sono anche previste misure specifiche in tal senso per il turismo, ma andiamo per gradi.

Nel decreto Agosto il bonus assunzioni con lo sgravio contributivo totale viene introdotto dall’articolo 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato e al comma 1 si legge:

“1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.”

Nel testo finale del decreto Agosto sono aggiunti due commi che danno delle specifiche sul bonus assunzioni e che rimangono intatti con la conversione in legge. Al medesimo articolo i commi 2 e 3 recitano:

“2. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. 3. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.”

Il bonus assunzioni al 100% di sgravio contributivo vale anche se, successivamente all’entrata in vigore del decreto Agosto, un contratto a tempo determinato viene trasformato in indeterminato.

Non viene riconosciuto se il lavoratore però ha avuto il contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione nell’azienda.

Il limite massimo entro il quale si può beneficiare del bonus assunzioni secondo il decreto Agosto è di sei mesi. L’articolo si conclude specificando che lo sgravio contributivo è cumulabile con altri esoneri. Lo stesso esonero contributivo per quattro mesi è previsto per le aziende che rinunciano alla cassa integrazione e sempre entro il 31 dicembre 2020.

Bonus assunzioni: novità per il turismo

Novità ulteriori per il turismo con il decreto Agosto e sempre con un bonus assunzioni nei termini di un esonero contributivo totale.

Si tratta del bonus assunzioni per contratti a tempo determinato nel settore del turismo e a definirlo nel decreto Agosto è l’articolo 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Recita il testo:

“1. L’esonero di cui all’articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo del predetto articolo 6. 2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.”

Lo sgravio contributivo totale per le assunzioni riguarda quindi anche quelle a tempo determinato o con contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali per un massimo di 3 mesi. Lo stesso vale per la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato come da articolo 6 del decreto Agosto.

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