Anche sull’assunzione di un cinquantenne è possibile fruire di incentivi e agevolazioni. Ecco cosa prevede il bonus assunzioni over 50 e in che misura se ne può usufruire.
Tra gli incentivi per l’occupazione riconosciuti dal nostro ordinamento uno dei più importanti interessa i disoccupati con più di 50 anni, sia uomini che donne.
Riferimenti normativi per il bonus assunzioni cinquantenni sono l’articolo 4, dal 4° all’11° comma, della Legge 92/2012, nonché le circolari n. 34/2013 e 28/2014 emanate rispettivamente dal ministero del Lavoro e dall’Inail. Importanti novità sono state però introdotte dalla legge di Bilancio 2021, che per il biennio 2021-2022 ha incrementato la misura dello sgravio contributivo in favore delle disoccupate over 50 (e non solo).
Questo bonus assunzioni è dunque molto importante, perché risponde alle esigenze di quei datori di lavoro che pur volendo assumere un cinquantenne sono spaventati dai costi che ne conseguono. È risaputo, infatti, che oggi sull’assunzione di un giovane è possibile risparmiare grazie agli incentivi previsti, mentre in pochi sanno che anche per gli over 50 che soddisfano determinati criteri ci sono delle agevolazioni.
Nel dettaglio, l’incentivo in oggetto si rivolge ai datori di lavoro privati e prevede una riduzione dei contributi pari al 50% nel caso di assunzione di disoccupati con più di 50 anni di età; l’agevolazione ha una durata di 12 mesi, elevabili a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (o anche di trasformazione da determinato o indeterminato).
Ma andiamo con ordine e approfondiamo come funziona il bonus assunzioni per disoccupati con più di 50 anni, facendo chiarezza su quali sono i requisiti necessari per beneficiarne e sulla misura dell’agevolazione.
Quando spetta
Possono beneficiare di questo incentivo i datori di lavoro per l’assunzione delle seguenti categorie di persone:
- uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne - di qualsiasi età - residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne - di qualsiasi età - con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne - di qualsiasi età - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
A tal proposito, è bene ricordare che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15 quater, del D.L. 4/2019, si considerano disoccupate quelle persone che dichiarano telematicamente la propria disponibilità al lavoro (inviando la cosiddetta Did) e accettano di partecipare alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego, come pure i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo risulta comunque inferiore a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, D.P.R. 917/1986, 5.500 euro per il lavoro autonomo, 8.174 euro per i redditi da lavoro dipendente.
Con il concetto di “impiego regolarmente retribuito” si tiene conto perlopiù della durata del rapporto nel caso di lavoro subordinato, e della remunerazione per le attività come lavoratori autonomi. Per questo motivo, non sono comunque considerati impieghi regolarmente retribuiti:
- le attività come lavoratore dipendente di durata inferiore ai 6 mesi;
- le attività come lavoratore autonomo o parasubordinato laddove la remunerazione annuale risulti inferiore ai limiti esenti da imposizione, ossia 5.500 euro alla luce delle ultime novità introdotte dalla riforma fiscale.
Per quali assunzioni spetta l’incentivo
Nel dettaglio, i datori di lavoro possono beneficiare dell’agevolazione nei casi di assunzione diretta di uno dei soggetti indicati in precedenza con contratto:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Questo incentivo spetta anche per i lavoratori assunti con orario part-time, così come per le assunzioni a scopo di somministrazione e per quei rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Ci sono però dei casi in cui questo incentivo non si può richiedere nonostante sussistano le suddette condizioni. Ad esempio, in considerazione della loro specialità, non si può beneficiare dell’incentivo per i rapporti di lavoro domestico (quindi non si può utilizzare per l’assunzione di colf e badanti), intermittente, ripartito o accessorio.
Cosa spetta
Come anticipato, in favore dei datori di lavoro che decidono di assumere un disoccupato che ha superato la soglia dei 50 anni spetta un incentivo pari alla riduzione del 50% dei contributi. Nel caso delle lavoratrici, invece, lo sgravio è del 100% vista la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per le sole assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, a fronte di un importo massimo di 6.000 euro annui.
La durata del beneficio dipende dalla tipologia del contratto con il quale il disoccupato viene assunto. Per le assunzioni a tempo indeterminato, infatti, la riduzione spetta per 18 mensilità, così come quando vi è la trasformazione da contratto a tempo determinato a indeterminato. È importante però sottolineare che ai fini del riconoscimento della riduzione è necessario che la trasformazione a tempo indeterminato avvenga entro la scadenza del beneficio.
In caso di assunzione a tempo determinato, invece, l’incentivo vale solamente per 12 mensilità; questo vale anche in caso di rinnovo del contratto - effettuato in conformità a quanto previsto dal decreto Dignità fino al limite complessivo di 12 mesi.
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