Bonus energia dicembre 2022: i codici tributo per la compensazione

Patrizia Del Pidio

31 Gennaio 2023 - 13:10

L’Agenzia delle Entrate istituisce nuovi codici tributo per permettere la compensazione tramite modello F24 dell’imposta per i maggiori oneri sostenuti per acquisto di energia elettrica.

Bonus energia dicembre 2022: i codici tributo per la compensazione

Con la risoluzione n.2 del 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo per portare in compensazione i crediti d’imposta per imprese che hanno sostenuto oneri maggiori nell’acquisto dell’energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

Risoluzione n. 2 del 30 gennaio 2023 Agenzia delle Entrate
Nuovi codici tributo per compensazione energia elettrica e gas naturale

La compensazione, che deve avvenire tramite utilizzo di modello F24, potrà essere richiesta utilizzando i nuovi codici tributo. I crediti utilizzabili in compensazioni, spiega l’Agenzia nella risoluzione, possono essere solo quelli che risultano dalle comunicazioni di cessione inviate all’AdE entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste. E solo qualora per gli stessi i cessionari abbiano accettato l’opzione per utilizzarli in compensazione.

I crediti di imposta per l’energia elettrica e gas naturale

Per compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dalle imprese nell’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022, l’articolo 1, ai commi 1 e 2, del Decreto Legge 176/2022 ha stabilito delle agevolazioni che agiscono sotto forma di credito di imposta.

Proprio per consentire ai beneficiari di poter utilizzare i crediti in compensazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito degli appositi codici tributo che dovranno essere utilizzati nella compilazione del modello F24 per portare i crediti in compensazione.

I nuovi codici tributo da utilizzare sono, in base ai diversi casi:

  • “7742” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “7743” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “7744” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “7745” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

Compilazione del modello F24

In fase di compilazione del modello F24 si ricorda che i codici sopra riportati vanno inseriti nella sezione “Erario”.

I codici tributo vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui si debba procedere a riversare il credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” andrà indicato l’anno a cui si riferisce il credito vantato (in questo caso, quindi, 2022).

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