Le imprese possono ancora avvalersi del bonus energia attraverso la remissione in bonis, ultima chiamata con comunicazione entro il 30 settembre 2023.
Le imprese che non hanno presentato la comunicazione per accedere al Bonus energia imprese da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023 possono recuperare?
Questa la domanda che molti si pongono visto che, per dimenticanza o per una mancata informazione in merito, sono numerose le imprese che pur potendo ottenere il beneficio economico legato all’aumento dei costi energetici, non hanno effettuato la necessaria comunicazione.
A chiarire i limiti è l’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione 27 del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate sono stati chiariti i limiti della remissione in bonis per l’istanza volta ad accedere alle agevolazioni per le imprese che hanno sostenuto i costi per l’energia, il gas e i carburanti nel 3° e 4° trimestre del 2022.
Ecco come richiedere la remissione in bonis per il bonus energia imprese.
Per quali crediti è possibile presentare la comunicazione per i crediti bonus energia imprese?
Il termine iniziale per la presentazione dell’istanza per accedere al bonus energia imprese relativo ai consumi del 3° e 4° trimestre 2022 era il 16 marzo 2023, ma chi non ha presentato tale comunicazione può recuperare presentandola entro il 30 settembre, pagando contestualmente una sanzione di 250 euro. Entro lo stesso termine i crediti devono essere utilizzati in compensazione con il modello F24.
La remissione in bonis riguarda le agevolazioni previste da:
- articolo 6 decreto legge 115 (decreto Aiuti bis);
- articolo 1 decreto legge 44 del 2022;
- articolo 1 decreto legge 176 del 2022
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la comunicazione da parte delle imprese dei crediti maturati non è un elemento costitutivo dei crediti, ne consegue che l’omissione di tale adempimento non ne inibisce la fruizione, ma inibisce l’utilizzo del credito in compensazione.
Proprio per questo motivo, versando la sanzione di 250 euro è possibile rientrare nei termini, ma entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per l’utilizzo dei crediti in compensazione con il modello F24.
Limiti alla remissione in bonis per il bonus energia imprese
Occorre ricordare che la remissione in bonis prevista dall’articolo 2 comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 è ammissibile solo nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Non è preclusa la possibilità di accedere alla compensazione dei crediti nel caso di precedente scarto della delega di pagamento per errore nella compilazione o semplice omissione della comunicazione dei crediti maturati.
Naturalmente le imprese devono effettuare una valutazione sulla convenienza della comunicazione dei crediti maturati e da usare in compensazione tenendo anche in considerazione il fatto che per rientrare nei termini è necessario il preventivo versamento della sanzione.
La comunicazione deve avvenire attraverso l’uso della piattaforma dedicata.
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