Ai lavoratori assunti con contratto interinale spetta un bonus - di importo variabile da 1.000€ a 780€ - alla cessazione di un rapporto di lavoro somministrato: qui una guida su come richiederlo a Forma.Temp.
Ai lavoratori interinali è riconosciuto - su richiesta - un bonus di importo variabile dai 1.000€ ai 780€ - in caso di cessazione del rapporto di lavoro somministrato. Si tratta di un contributo per il sostegno del reddito molto importante, ma di cui molti lavoratori assunti con contratto in somministrazione non ne sono a conoscenza.
Il bonus “SAR - Sostegno al reddito” è riconosciuto a titolo di indennità di disponibilità per scadenza di un contratto per coloro che lavorano tramite agenzia interinale. A tal proposito ricordiamo che con lavoro interinale (oggi conosciuto come lavoro somministrato) si intende quella forma di lavoro caratterizzata dalla presenza di tre soggetti:
- l’Agenzia interinale somministratrice;
- l’azienda utilizzatrice;
- lavoratore assunto dall’Agenzia ma impiegato presso l’azienda utilizzatrice.
Con il contratto interinale è l’Agenzia interinale che assume il lavoratore per poi somministrarlo - per un determinato periodo di tempo - all’azienda utilizzatrice che ne fa richiesta.
A questi lavoratori, quindi, è riconosciuto un bonus lordo di 1.000€ o 780€ dopo ogni scadenza di contratto, ossia quando cessa l’impiego presso l’azienda utilizzatrice; per farne richiesta, però, è necessario che sussistano altri requisiti che andremo ad elencare in questa guida dedicata al bonus SAR che Forma.Temp. riconosce ai lavoratori somministrati.
Bonus lavoro interinale: quando spetta
Il bonus SAR viene riconosciuto dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, conosciuto meglio come Forma.Temp. Questo è erogato, a livello nazionale, ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che:
- sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi (a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro);
- sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 90 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi (a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro).
Nel primo caso al beneficiario spetta un contributo, a titolo di sostegno del reddito, di importo pari a 1.000,00€ al lordo delle imposte previste dalla legge; nel secondo caso, ossia quando il lavoratore può vantare più di 90 giornate di impiego ma meno di 110, il contributo è di 780,00€ lordi.
Prima di andare avanti è bene sottolineare che, come specificato da Forma.Temp. stesso, ai “fini del calcolo delle giornate utili per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto, il beneficiario deve prendere in considerazione le giornate lavorate risultanti dalle buste paga seguendo il principio di miglior favore”.
Come e quando fare richiesta del bonus
La domanda può essere presentata dopo il 45° giorno di interruzione del lavoro somministrato; per farlo c’è tempo fino al 113° giorno. Quindi, per la richiesta del bonus c’è tempo 68 giorni.
Ci sono diverse modalità per presentare la richiesta del bonus:
- modalità telematica: dopo la maturazione dei requisiti per farne richiesta l’interessato deve registrarsi al sito di Forma.Temp. inserendo dati anagrafici e lavorativi. Una volta effettuato l’accesso bisogna compilare la domanda; una volta confermata la procedura il sistema genera un modulo con codice a barre identificativo, che va inviato tramite raccomandata A/R (all’indirizzo “Forma.Temp - Sostegno al reddito, Piazza Barberini, 52 - 00187 Roma”) oppure per mezzo di PEC (a “protocollo@pec.formatemp.it”);
- senza registrarsi sul sito basta scaricare il modello per la richiesta e l’informativa sul trattamento dei dati, compilarli in tutte le voci, e inviarli - insieme agli altri documenti da allegare che trovate elencati di seguito - tramite raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato;
- rivolgendosi direttamente ad uno degli sportelli sindacali di categoria, ossia Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, UilTemp. Sarà direttamente l’operatore dello sportello sindacale a compilare la richiesta per conto dell’interessato e inviarla al Fondo.
In ogni caso, oltre al modulo per la richiesta e all’informativa sul trattamento dei dati dovrete allegare altri documenti, quali:
- fotocopia di un documento d’identità;
- fotocopia del Codice Fiscale o della tessera sanitaria;
- fotocopia delle buste paga come conferma delle giornate svolte in somministrazione (compresa quella di cessazione);
- Certificato Storico Anagrafico emesso dopo 45 giorni di disoccupazione (va richiesto al Centro per l’impiego di domicilio);
- documento rilasciato dalla banca sul quale sono riportate le coordinate bancarie.
A questo punto non vi serve sapere altro; ricordate però che questo bonus una tantum non vi spetta solamente una volta, poiché è possibile farne richiesta ogni volta che se ne soddisfano i requisiti.
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