Bonus prima casa, l’agevolazione spetta solo con trasferimento effettivo nel Comune

Rosaria Imparato

6 Dicembre 2019 - 17:30

Per mantenere il bonus prima casa è necessario che entro i 18 mesi dall’acquisto si sposti la residenza presso il Comune in cui si è comprata l’abitazione. L’immobile può anche non essere abitabile, ma il trasferimento nel municipio deve essere effettivo. I dettagli nella sentenza del n. 28061 del 31 ottobre 2019 della Corte di Cassazione.

Bonus prima casa, l’agevolazione spetta solo con trasferimento effettivo nel Comune

Il bonus prima casa spetta solo in caso di trasferimento effettivo, non necessariamente nell’abitazione ma nel Comune presso cui si è acquistato l’immobile.

A ribadirlo è stata la sentenza numero 28061 del 31 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, che ha sottolineato come la causa di forza maggiore possa essere invocata solo nel caso in cui il contribuente non può spostare la propria residenza nell’intero territorio del Comune e non solo presso l’immobile.

Il caso specifico riguarda un contribuente che non ha spostato la residenza nel Comune presso cui ha comprato un appartamento usufruendo del bonus prima casa entro i 18 mesi previsti dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate, accortasi del mancato trasferimento, ha revocato l’agevolazione al contribuente, che si è difeso portando il caso presso le Commissioni Tributarie.

A seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la revocazione dell’agevolazione bonus prima casa.

Bonus prima casa, l’agevolazione spetta solo con trasferimento effettivo nel Comune

Con la sentenza numero 28061 del 31 ottobre 2019 della Corte di Cassazione si torna a parlare di bonus prima casa.

Il particolare, la sentenza riguarda il caso di un contribuente che non si è trasferito nell’immobile acquistato grazie all’agevolazione sulle imposte dovute entro i 18 mesi previsti dalla normativa, a causa di ritardi burocratici e del protrarsi dei lavori di ristrutturazione.

Quando l’Agenzia delle Entrate si è accorta che il contribuente non era ancora residente nel Comune presso cui aveva acquistato l’immobile, ha emesso un avviso di revoca del bonus prima casa.

Le Commissioni Tributarie hanno dato ragione al contribuente, ma con il ricorso dell’Agenzia delle Entrate la situazione è completamente cambiata.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce quando può essere invocata la causa di forza di maggiore che ha impedito al contribuente di trasferirsi nell’immobile comprato grazie al bonus prima casa: solo se questa ha reso impossibile il trasferimento non solo presso l’abitazione, ma nell’intero territorio del Comune.

Bonus prima casa, valido il trasferimento nel Comune

Per motivare la propria sentenza, la Corte di Cassazione riprende l’articolo 1 della parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/1986, che prevede il riconoscimento del bonus prima casa a condizione che la residenza venga spostata nel Comune in cui si è acquistato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

Dunque, la residenza non deve essere spostata necessariamente presso l’abitazione acquistata.

Come si può leggere nella sentenza numero 28061 del 31 ottobre 2019, la Corte di Cassazione afferma che:

“La disposizione è peraltro di favore perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi l’immobile non posa essere ancora abitato, bastando invece, per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato”.

Dunque, la normativa vigente è chiara: per mantenere l’agevolazione del bonus prima casa non serve che l’immobile sia abitabile o che i lavori di ristrutturazione siano terminati.

La condizione necessaria è che si provveda al trasferimento della propria residenza nel territorio del Comune (quindi in un’altra casa rispetto a quella comprata) presso cui si è acquistata la casa entro i 18 mesi previsti.

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