Bonus sanificazione 2021, domanda dal 4 ottobre: modello e istruzioni

Rosaria Imparato

16/07/2021

La domanda per il bonus sanificazione 2021 può essere presentata dal 4 ottobre fino al 4 novembre: vediamo modello, scadenza e istruzioni delle Entrate.

Bonus sanificazione 2021, domanda dal 4 ottobre: modello e istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con istruzioni e modello per inviare la comunicazione relativa al bonus sanificazione.

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione individuate (DPI) è stato rinnovato dal decreto Sostegni bis per altri tre mesi: giugno, luglio e agosto 2021.

La comunicazione con le spese sostenute va inviata all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre, e i soggetti interessati avranno tempo fino al 4 novembre.

Bonus sanificazione, domanda alle Entrate dal 4 ottobre: modello e scadenza

Il bonus sanificazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario.

Hanno accesso al bonus:

  • le partite IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma in questo caso devono essere in possesso di un codice identificativo.

Il provvedimento del 15 luglio contiene le istruzioni e il modello di comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro, all’acquisto di DPI e anche per i tamponi per COVID-19.

Provvedimento AdE del 15 luglio 2021
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

La comunicazione va inviata a partire dal 4 ottobre, entro la scadenza del 4 novembre 2021.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Clicca qui per scaricare il file.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dai beneficiari del credito d’imposta oppure da intermediari abilitati, tramite:

  • i canali dell’Agenzia delle Entrate;
  • il servizio web disponibile nell’area riservata sul sito delle Entrate.

Bonus sanificazione da giugno ad agosto 2021: istruzioni per la comunicazione

Una volta inviata la comunicazione, il sistema rilascia entro 5 giorni una ricevuta che attesta la presa in carico/lo scarto del documento, con le motivazioni a sostegno della propria decisione in base all’esito dei controlli.

Nello stesso periodo di tempo, cioè dal 4 ottobre al 4 novembre, può essere inviata anche una nuova comunicazione in sostituzione della precedente, presentando la rinuncia integrale al credito d’imposta trasmesso in prima battuta.

Il credito d’imposta può essere usato:

  • in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione tramite modello F24.

In totale, sono stati stanziati 200 milioni di euro per coprire le richieste relative ai mesi da giugno ad agosto 2021: questo vuol dire che l’importo effettivo del credito d’imposta verrà parametrato solo una volta chiuse le richieste.

In allegato, le istruzioni per la compilazione della domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73)
Clicca qui per scaricare il file.

Credito d’imposta per sanificazione, DPI e tamponi: quali sono le spese incluse

Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza come quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

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