Si può presentare domanda per il bonus sanificazione dal 4 ottobre al 4 novembre. La scadenza vale anche per la domanda sostitutiva o di rinuncia. Di seguito, le istruzioni dell?Agenzia delle Entrate.
A partire dal 4 ottobre si può presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per il bonus sanificazione, il credito d’imposta valido sia per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati che per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario.
Per presentare istanza c’è tempo fino al 4 novembre: la scadenza quindi è stata posta a un mese dal via libera per le domande.
Di seguito vediamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per presentare istanza.
Bonus sanificazione, domande al via: scadenza e istruzioni
La domanda per il bonus sanificazione può essere presentata dal 4 ottobre ed entro la scadenza del 4 novembre. Un mese di tempo quindi per i soggetti ammessi al credito d’imposta riconfermato dal decreto Sostegni bis per le spese di giugno, luglio e agosto.
La domanda può essere trasmessa sia dal contribuente spesso che da un intermediario abilitato in due modi:
- usando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta inviata la comunicazione delle spese ammissibili, l’Agenzia delle Entrate rilascia entro 5 giorni una ricevuta, con cui viene attestata la presa in carico oppure le motivazioni dello scarto, e che si trova nell’area riservata del sito dell’Amministrazione Finanziaria di chi ha trasmetto la domanda.
Le istruzioni per la compilazione si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021.
Bonus sanificazione: domanda sostitutiva e istanza di rinuncia
In caso uno dei soggetti beneficiari del credito voglia sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare una nuova domanda.
Attenzione, perché la scadenza è sempre la stessa: anche la domanda sostitutiva va presentata entro il 4 novembre.
L’ultima comunicazione inviata sostituisce tutte quelle precedentemente trasmesse.
Per quanto riguarda invece l’istanza di rinuncia al bonus, il contribuente (o l’intermediario) può usare lo stesso modello allegato al paragrafo precedente e barrare la rispettiva casella.
In questo caso però vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e anche in questo caso vale la scadenza del 4 novembre.
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