Scadenza bonus sanificazione: domanda entro il 7 settembre 2020

Anna Maria D’Andrea

07/09/2020

Scadenza bonus sanificazione oggi 7 settembre 2020: ancora poche ore per fare domanda e richiedere il credito d’imposta del 60%, riconosciuto fino ad un massimo di 60.000 euro. Ecco regole ed istruzioni.

Scadenza bonus sanificazione: domanda entro il 7 settembre 2020

Scadenza oggi per il bonus sanificazione: è il 7 settembre 2020 il termine ultimo per fare domanda, inviando la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nella comunicazione per il credito d’imposta sanificazione, pari al 60% e fino al limite di 60.000 euro, i titolari di partita IVA dovranno indicare l’importo delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

La scadenza di oggi 7 settembre 2020 si incrocia con le nuove precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle spese ammesse al bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI.

Tra le novità, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per l’accesso al credito d’imposta del 60% sarà necessario il rilascio di apposita certificazione da parte del professionista o dell’impresa che ha eseguito l’attività di sanificazione. Non rientra nel calcolo del bonus spettante, invece, l’ordinaria pulizia dei condizionatori.

Scadenza bonus sanificazione: domanda entro il 7 settembre 2020

Possono fare domanda per il bonus sanificazione i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate si chiuderà a breve: la scadenza per il bonus sanificazione è fissata ad oggi 7 settembre 2020.

Ci sarà tempo fino al 7 settembre 2020 anche per inviare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • una comunicazione di rinuncia integrale al credito d’imposta indicato nella precedente richiesta.

Da segnare in rosso sul calendario non è solo la scadenza per l’invio della comunicazione delle spese sostenute o da sostenere entro la fine dell’anno, ma anche la data dell’11 settembre 2020, giorno entro il quale l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’ammontare esatto del credito d’imposta riconosciuto.

Il bonus sanificazione è pari al 60% delle spese indicate nella comunicazione telematica, fino ad un massimo di 60.000 euro, valori che tuttavia saranno riparametrati in caso di crediti d’imposta richiesti superiori al limite di spesa, pari a 200 milioni per il 2020.

Soltanto dopo la comunicazione dell’ammontare esatto del credito d’imposta spettante, sarà possibile optare per la cessione del bonus sanificazione, in tutto o in parte. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021.

Scadenza bonus sanificazione, entro il 7 settembre 2020 l’esame delle novità dell’Agenzia delle Entrate

La scadenza del 7 settembre 2020 porta alla necessità di riprendere in mano le regole alla base del bonus sanificazione e, soprattutto, i recenti chiarimenti relativi alle spese ammissibili al credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate non si è fermata neppure nel periodo clou dell’estate, ed il 20 agosto è stata pubblicata la corposa circolare n. 25/E, contenente una serie di importanti precisazioni sulle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio.

Per quel che concerne il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, le novità sono due:

  • gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale;
  • l’ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione. Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricilcolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Due chiarimenti specifici e pubblicati in extremis, che bisognerà però tenere bene a mente nella fase di compilazione della domanda per l’accesso al bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

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