Se si fa rifornimento con carburante sporco, benzina o diesel, si rischiano gravi danni al motore e dunque al veicolo. Ecco come chiedere il risarcimento e chi deve pagarlo.
Per “carburante sporco” si intende il carburante che è stato contaminato da sostanze solide o liquide, verosimilmente raccolte durante il percorso del gasolio o della benzina e non rimosse, che può cagionare diversi danni all’automobile e in particolare al motore. Anche quando l’automobilista tratta per tempo il problema, riuscendo così a evitare significativi problemi, deve però sottoporre il veicolo ad alcuni trattamenti, come la pulizia del serbatoio. Insomma, l’immissione di carburante sporco causa diversi danni economicamente quantificabili ai conducenti (per approfondire si rimanda alla guida dedicata della sezione motori di Money.it su sintomi, conseguenze e rimedi relativi a gasolio o benzina sporchi).
Ecco perché è del tutto comprensibile che chi si ritrova in questa spiacevole situazione, che come abbiamo visto richiede in ogni caso una spesa, si chieda se esista la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti. È indubbio che danni di questo tipo debbano essere risarciti, ma la questione è molto più complessa di questo. Bisogna innanzitutto comprendere come provare il danno e, soprattutto, il nesso di casualità con il carburante, nonché individuare il soggetto che deve pagare. Ecco cosa c’è da sapere.
Risarcimento danni al motore causati dal carburante sporco
Come si può immaginare, il tema del risarcimento dei danni al motore causati dal carburante sporco è già stato in diverse aule di tribunale, perciò la giurisprudenza aiuta notevolmente a definire i criteri di responsabilità e l’onere probatorio con maggiore accuratezza. Oltretutto, c’è una sentenza molto recente che introduce un principio davvero importante per questo tipo di vicenda, ossia il criterio di responsabilità prevalente. Ovviamente, non è un concetto nuovo nell’ambito civilistico, ma la sua applicazione a questa fattispecie specifica non può che giovare agli automobilisti, o in genere ai conducenti, che hanno dovuto far i conti con i danni da carburante sporco.
Nel dettaglio, si fa riferimento alla sentenza n. 283/2024 del tribunale di Lucca, che si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento per i danni causati dal carburante contaminato al motore di un camion. La società di trasporto ha infatti spiegato che dopo il rifornimento il motore ha manifestato un’avaria, tanto che il conducente è stato costretto a fermarsi dovendo interrompere il lavoro per portare il veicolo presso un’officina. Quest’ultima ha dunque trovato nel carburante contaminato l’origine del guasto, data la presenza di residui solidi e acqua non prevista per l’idoneità dello stesso. Il camion, peraltro, ha manifestato malfunzionamenti anche in seguito a un secondo rifornimento ed è stato dovuto trainare con il carro attrezzi per le riparazioni.
Un’enorme danno per la società di trasporto proprietaria del veicolo, mentre la società convenuta contestava la richiesta di risarcimento, mostrando in difesa le indagini sul carburante effettuate nello stesso punto vendita che indicano l’idoneità dello stesso. Ciò non è bastato, perché le analisi chimico-fisiche effettuate sul campione di carburante estratto dal serbatoio del camion mostrano invece una grave contaminazione.
Il giudice ha quindi confermato il diritto al risarcimento danni causati dal carburante viziato, invocando appunto il criterio di probabilità prevalente. In altre parole, tra le plurali ragioni che avrebbero potuto causare quel determinato danno al veicolo, la contaminazione del carburante è risultata la più probabile delle altre, tesi ovviamente supportata dalle analisi effettuate sul mezzo.
Per questa ragione chi sospetta di aver introdotto del carburante contaminato nel proprio veicolo deve recarsi presso un’officina, chiedendo la conservazione del carburante sottratto dal serbatoio e una certificazione del meccanico sugli interventi effettuati al mezzo e delle possibili spiegazioni del guasto. Si può così chiedere un risarcimento alla società di distribuzione del carburante anche in via amichevole e, in caso di diniego, ricorrere in tribunale affidandosi a un avvocato. La prova di rifornimento nel determinato punto vendita (telecamere, testimoni, scontrino, pagamento tracciabile e così via) sarà particolarmente utile.
Spetta alla società, eventualmente, indicare e provare altrui responsabilità per - a seconda dei casi - ottenere a sua volta un risarcimento o esonerarsi dal pagamento, che dovrà essere richiesto al responsabile appurato.
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