Carnevale 2025, sai con quali costumi rischi una multa?

Ilena D’Errico

1 Marzo 2025 - 13:29

Attenzione ai festeggiamenti di Carnevale 2025. Con questi accessori e costumi rischi multe molto salate.

Carnevale 2025, sai con quali costumi rischi una multa?

Il Carnevale ormai coinvolge molto anche gli adulti, che a differenza dei più piccoli devono vivere anche il momento di festa con responsabilità. In queste occasioni è importante dare il buon esempio e non mettere in pericolo gli altri, facendo attenzione anche al proprio travestimento. Maschere e accessori del costume possono infatti essere illegali e comportare così pesanti multe a carico del trasgressore. Ecco a cosa fare attenzione.

Uscire mascherati a Carnevale

Sulla possibilità di uscire con il volto coperto c’è davvero molta disinformazione. In periodi come il Carnevale o Halloween, con celebrazioni che ormai coinvolgono grandi e piccini, la domanda assume una rilevanza particolare. Maschere, trucchi e travestimenti vari sono parte dei costumi carnevaleschi e rischiare una multa per un giorno di divertimento in famiglia o con gli amici non è certo l’obiettivo prefissato. Di fatto è permesso mascherarsi a Carnevale, ma la questione non è affatto semplice come potrebbe sembrare.

La norma di riferimento è piuttosto datata. Si tratta del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, il cui articolo 85 vieta di stare in luogo pubblico mascherati. La violazione di questo divieto comporta una sanzione amministrativa da 10 a 103 euro. Ci sono poi molte altre disposizioni sul volto coperto, a seconda delle circostanze specifiche. Per esempio, commette un reato chi nasconde la propria identità in luogo pubblico o aperto al pubblico senza un giustificato motivo e il soggetto può essere arrestato in flagranza.

Chi prende parte alle mascherate collettive o alle sfilate dei carri allegorici, peraltro portando pezzi di tradizioni altrimenti dimenticate in tutte le città d’Italia, deve pertanto richiedere l’autorizzazione della Questura. Non è invece necessario che ogni singolo partecipante si rivolga all’autorità pubblica, che ormai tollera questo comportamento in occasione dei festeggiamenti carnevaleschi. Sono comunque le forze dell’ordine a gestire le situazioni di rischio e valutare eventuali pericoli per la sicurezza pubblica, tenendo conto anche delle circostanze di luogo e tempo. Senza contare che, in caso di dubbio, possono pretendere che il cittadino tolga il travestimento per procedere all’identificazione.

Attenzione: la tolleranza delle maschere durante i festeggiamenti di Carnevale è una prassi che si è consolidata per abitudine, forte della possibilità di controllo delle forze dell’ordine, ma non è espressamente prevista dalla legge. Non sarebbe tuttavia possibile a livello pratico pretendere l’autorizzazione per ogni singolo cittadino che vuole partecipare ai festeggiamenti, tanto che viene richiesta soltanto per le parate e le sfilate. L’importante è consentire alle forze dell’ordine di procedere all’identificazione, qualora richiesto.

Oggetti pericolosi nei travestimenti

L’altro aspetto potenzialmente problematico nei travestimenti di Carnevale (o Halloween) riguarda gli accessori del costume, che potrebbero essere pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tal proposito, bisogna far riferimento alla legge n. 110 del 1975, sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. L’articolo 4, in particolare, vieta il porto di oggetti atti a offendere fuori dalla propria abitazione.

Ciò riguarda, tra gli altri, mazze da baseball, catene e bastoni con punta acuminata, spesso parte dei travestimenti di Carnevale. Anche in questo caso, il cittadino non è sanzionato quando ha un giustificato motivo per portare l’oggetto con sé, che non può essere la legittima difesa né tanto meno la celebrazione del Carnevale. Nei casi di lieve entità non viene applicata la pena dell’arresto (che andrebbe da 6 mesi a 2 anni) e viene comminata solo l’ammenda, che va da 1.000 a 10.000 euro.

Fanno eccezione soltanto le autorizzazioni dell’autorità di pubblica sicurezza e particolari oggetti definiti dalla legge nelle rievocazioni storiche. In sintesi, ogni “strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” è vietato, meglio ricorrere a una versione giocattolo.

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