Certificazione Unica per minimi e forfettari, addio CU dal 2025

Nadia Pascale

23 Gennaio 2025 - 15:47

A partire dall’anno di imposta 2024 e quindi per gli adempimenti del 2025, i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o forfettario non devono predisporre gli adempimenti per la CU2025

Certificazione Unica per minimi e forfettari, addio CU dal 2025

Addio alla CU2025 per i forfettari, la semplificazione fiscale prende il via.

Dal 1° gennaio 2025, per l’anno di imposta 2024, viene meno l’obbligo di predisposizione della Certificazione Unica (CU2025) verso i forfettari e coloro che sono nel regime dei minimi, continua il processo di semplificazione degli adempimenti fiscali e tributari.

Il decreto legislativo Semplificazione, d.Lgs 1 del 2024, prevede diverse novità in materia fiscale nell’ottica di attuare la riforma fiscale, si tratta di una serie di innovazioni che non comportano un taglio delle entrate fiscali e che di conseguenza vengono attuate fin da subito.
Tra le semplificazioni vi è l’eliminazione dell’obbligo di Certificazione Unica a partire dall’anno di imposta 2024 per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario.

Quando avrà effetto l’addio alla Certificazione Unica per i forfettari?

Quando entra in vigore l’addio alla Certificazione Unica per i forfettari?

L’obbligo di invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti di imposta verso coloro che hanno aderito al regime forfettario o si trovano nel regime dei minimi viene meno a partire dalle somme erogate da gennaio 2024.
L’articolo 3 del decreto legislativo 1 del 2024 prevede che coloro che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o regime di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti inerenti la Certificazione Unica.

Si ricorda che dal 2024 per tutti i titolari di partita Iva, compresi i forfettari, vi è obbligo di adottare la fattura elettronica. Proprio da tale novità consegue che non vi è più la necessità di predisporre e inviare la Certificazione Unica in quanto i dati sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per forfettari e minimi?

La nuova disciplina va a modificare l’articolo 4 del Dpr 322 del 1998 che non prevede più l’obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica per i titolari di partita Iva in regime semplificato.

Grazie all’estensione ormai generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti con ricavi inferiori a 25.000 euro, i dati inerenti le ritenute fiscali effettuate a carico dei lavoratori sono automaticamente disponibili negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per effetto della trasmissione con il Sistema di Interscambio delle fatture relative alle operazioni eseguite dal 1° gennaio 2024.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica porta anche un’ulteriore semplificazione perché, sempre a partire dal 2024 (in questo caso però con periodo di imposta 2023) è disponibile anche la dichiarazione dei redditi precompilata per le partite Iva. Ciò in attuazione dell’articolo 16, comma 1, lettera g) della legge n.111/2023 (legge di delega fiscale) che prevede di

incentivare con sistemi premiali l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate

Chi deve presentare la CU 2025?

Sono obbligati a presentare la CU2025 i sostituti di imposta, che si tratti di lavoratori autonomi, professionisti, società per le somme erogate in favore di lavoratori dipendenti, collaboratori, pensionati.

A partire dagli adempimenti del 2025 non sono tenuti coloro che hanno efffettuato le ritenute in qualità di sostituti di imposta per contribuenti in regime forfettario. Si ricorda che nel 2025 la Certificazione Unica deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e ai sostituiti entro il 16 marzo.

Viene quindi meno l’obbligo della compilazione e dell’invio della Certificazione Unica anche per soggetti che corrispondono compensi a forfettari e minimi. Chi ha ricevuto nel corso del 2024 fatture da professionisti che operano nel regime forfettario e dei minimi, non deve compilare la CU, è sufficiente fornire le indicazioni al riguardo solo in dichiarazione dei redditi.

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