Cessione bonus energia elettrica, gas naturale e carburante: dalle Entrate i codici tributo per l’uso in compensazione e le istruzioni per compilare il modello F24.
Bonus energia, l’Agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici tributo per l’uso in compensazione con la risoluzione n. 38 del 12 luglio. Questi codici dovranno essere usati dai cessionari delle agevolazioni su energia elettrica, gas naturale e carburante, introdotte per aiutare le imprese a fronteggiare l’aumento dei costi.
La cessione di questi crediti d’imposta va comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, seguendo le regole del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria del 30 giugno.
L’uso in compensazione è da effettuare entro il 31 dicembre 2022. Per l’uso diretto delle agevolazioni sono stati istituiti altri codici tributo con le risoluzioni numero 18 e 23.
Cessione bonus energia, istituiti 7 codici tributo dall’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 38 del 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i cessionari dei bonus energia, gas naturale e carburante devono indicare nel modello F24 per l’uso in compensazione. La risoluzione ricorda che gli sconti fiscali in argomento possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, si devono seguire le regole descritte nel provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno scorso.
I nuovi codici tributo sono:
- “7720”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
- “7721”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
- “7722”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
- “7723”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
- “7724”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
- “7725”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
- “7726”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
I codici tributo, istituiti con precedenti risoluzioni, sono:
codice tributo | descrizione | risoluzione istitutiva |
---|---|---|
6960 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 | n. 13/E del 21 marzo 2022 |
6961 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 | n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6966 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 | n. 28/E del 13 giugno 2022 |
6962 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 | n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6963 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 | n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6964 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 | n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6965 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 |
n. 23/E del 30 maggio 2022 |
Codici tributo cessione bonus energia, gas naturale e carburante: le istruzioni per il modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vano indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici vanno indicati nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito
utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i dettagli nella risoluzione n. 38 del 12 luglio.
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