Le detrazioni fiscali sostituiscono la cessione del credito, ma con norme diverse. Quali sono le differenze nella cessione del credito in 10 anni tra cessionario e contribuente?
I bonus edilizi negli ultimi mesi hanno subito decisivi stravolgimenti normativi che hanno costretto proprietari, imprese, fornitori e banche (cessionari) ad adeguarsi in modo tempestivo e soprattutto hanno prodotto ritardi e crediti incagliati.
Fatte salve poche eccezioni, con il decreto legge 11 del 2023 si è deciso di eliminare la possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali tramite cessione del credito e sconto in fattura, resta la possibilità di avvalersi delle agevolazioni con le detrazioni fiscali. Restano però da definire le modalità per recuperare le agevolazioni fiscali maturate in precedenza, i crediti incagliati, che stanno mettendo in crisi imprese e proprietari.
Le norme sono diverse per il cessionario (imprese, banche) e il contribuente, vedremo quindi cosa si può fare dal punto di vista del contribuente e cessionario per avere la cessione del credito in 10 anni.
Cessione del credito e detrazioni fiscali per il contribuente
La cessione del credito per il contribuente è disciplinata dall’articolo 2 comma 3 sexies del decreto legge 11 del 2023, questo stabilisce che:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (dichiarazione 2024). L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Questo implica che il contribuente che non abbia possibilità di accedere alla cessione del credito o sconto in fattura, o semplicemente preferisce la strada delle detrazioni fiscali, può:
- ottenere gli importi maturati in 4 anni, in questo caso potrà esercitare l’opzione della dichiarazione del redditi da presentare nel 2023 e riferita al periodo di imposta 2022;
- oppure potrà attendere la dichiarazione del 2024 e scegliere di fare valere le detrazioni in 10 anni a partire dal periodo di imposta 2023.
La scelta dipende da valutazioni inerenti la propria capienza fiscale, infatti se si ritiene di riuscire in quattro anni a coprire il credito maturato con i bonus edilizi, è consigliato esercitare l’opzione delle detrazioni in 4 anni.
Nel caso in cui invece si ritenga di non essere in grado di utilizzare per intero i crediti fiscali maturati in tale lasso di tempo, è consigliato attendere un anno e quindi esercitare l’opzione con la dichiarazione del 2024 relativa ai redditi del 2023.
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Cessione del credito con detrazioni per il cessionario: differenze rispetto al contribuente
Per i cessionari trova applicazione l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, il quale prevede la possibilità per le imprese e le banche che siano cessionari di crediti derivanti dai bonus edilizi previsti nel decreto 34 del 2020 (superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche) di esercitare l’opzione per le detrazioni fiscali in 10 anni per i crediti residui derivanti dalla cessione del credito.
In particolare, specifica l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 132123 del 2023 che dal giorno 5 maggio sarà disponibile la piattaforma per esercitare l’opzione per fruire delle detrazioni in 10 anni.
Per i cessionari dei crediti da bonus edilizi vi è una particolare flessibilità, infatti la piattaforma per esercitare l’opzione è aperta dal 5 maggio 2023, ma il cessionario deve esercitare l’opzione entro la fine dell’anno.
Nel frattempo potrà usare i crediti maturati in compensazione con il modello F24. Questo implica che avrà la possibilità di chiedere la rateizzazione in 10 anni anche solo per le somme residue non utilizzate nel 2023.
Ad esempio, se il contribuente vanta un credito fiscale da cessione del credito pari a 200 euro, ma per il 2023 riesce a portare in compensazione 100, potrà esercitare l’opzione anche a fine anno, scegliendo di rateizzare solo i crediti residui.
Questi saranno divisi in 10 rate di pari importo da usufruire a partire dal 2024.
Tale quota però non sarà ulteriormente rateizzabile, né cedibile, inoltre dopo aver esercitato l’opzione, la stessa non sarà revocabile, né modificabile.
Dal punto di vista temporale, il provvedimento 132123 specifica che la cessione del credito in 10 anni è disponibile per cessioni riferibili:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023.
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