Ecco chi non può avere la patente di guida o rinnovarla in base alle regole sullo stato di salute e gli stupefacenti.
La patente è indispensabile per guidare un veicolo, rappresentando per i giovani un passaggio verso l’indipendenza e per gli adulti un mezzo fondamentale per le esigenze quotidiane. C’è anche chi guida raramente e chi non desidera affatto farlo, così come alcuni cittadini non hanno scelta: non possono avere la patente. Ciò accade quando mancano i requisiti psicofisici di idoneità e il cittadino non può ottenere o rinnovare il documento, oltre alla nuova ipotesi sanzionatoria prevista dal Codice della strada recentemente aggiornato.
Non sempre si tratta di un divieto permanente, in quanto alcune condizioni potrebbero mutare e consentire di raggiungere l’idoneità psicofisica necessaria alla guida, eventualmente con una patente speciale. La stessa sospensione della patente, peraltro, è un provvedimento con natura temporanea. Nel caso in cui sia disposta dalla Commissione medica in seguito alla perdita dei requisiti sarà quindi possibile contestare il provvedimento o produrre documentazione del riacquisto delle condizioni di idoneità.
Bisogna in ogni caso distinguere dalle sanzioni previste dal Codice della strada relativamente alla sospensione e alla revoca della patente, correlate alle infrazioni stradali. È infatti sempre possibile riottenere la patente di guida, a meno che manchino i requisiti citati. Quando sono assenti da sempre (e fintanto che lo sono) è evidente che il documento non può essere ottenuto nemmeno in prima battuta.
Chi non può avere la patente di guida
Secondo l’articolo 119 del Codice della strada:
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) chi è affetto da malattia fisica o psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
La gravità della malattia viene valutata dalla Commissione medica in base alle circostanze particolari. Non necessariamente alcune condizioni invalidanti impediscono la guida, tenuto conto anche della possibilità di ottenere una patente speciale (con validità di 5 anni) con un veicolo adattato secondo le proprie esigenze specifiche.
Diabete, epilessia, sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) e patologie neurologiche, ad esempio, non pregiudicano sempre la possibilità di guidare. Tutto dipende dalle condizioni individuali e dalla capacità di guidare in sicurezza, che devono essere valutate per l’appunto nell’accertamento sanitario. In caso di rinnovo, inoltre, la validità della patente potrebbe essere ridotta al fine di garantire un controllo adeguato nel tempo.
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Quando viene tolta la patente agli invalidi?
Quando la vista, l’udito, i riflessi, l’attenzione, la mobilità e la capacità di giudizio del conducente possono essere compromesse dalle sue condizioni di salute in modo severo la patente non può essere concessa, a prescindere dalla patologia specifica. Ci sono però alcuni casi in cui non c’è dubbio, poiché individuati minuziosamente dalla legge come situazioni in cui non è possibile tenere sotto controllo gli effetti della malattia senza pregiudicare la sicurezza propria e altrui. Si tratta di complicazioni di tipo cardiovascolare:
- impianto di defibrillazione cardiovascolare;
- malattie vascolari periferiche;
- insufficienza cardiaca di classe III e IV secondo la classificazione Nyha;
- dispositivi di assistenza cardiaca;
- valvulopatia con insufficienza o stenosi aortica, insufficienza o stenosi mitralica di classe IV (Nyha) oppure con sincopi;
- valvulopatia di classe III e IV (Nyha) oppure con frazione di eiezione inferiore al 35%;
- stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o stenosi aortica con sincopi;
- cardiomiopatie strutturali ed elettriche con ventricolo sinistro con spessore di parete, precedenti familiari per morte improvvisa, tachicardia ventricolare non sostenuta, mancato aumento della pressione arteriosa quando atteso;
- sindrome del Qt lungo con sincope;
- sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita.
In queste ipotesi la patente non può essere rilasciata o rinnovata, salvo circostanze davvero eccezionali e debitamente accertate. L’idoneità alla guida in presenza di patologie deve sempre essere supportata dal parere del medico specialista competente, in base ai requisiti per guidare.
Fuori dal campo medico, non può ottenere o rinnovare la patente di guida chi è stato dichiarato dal giudice delinquente abituale, di professione o per tendenza, così come chi è stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione che lo impediscano. L’ottenimento della patente è inoltre precluso a chi commette i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del Testo unico sugli stupefacenti (produzione, traffico, detenzione illecita, associazione finalizzata al traffico illecito). Il cosiddetto uso personale, invece, pregiudica l’ottenimento della patente per un periodo stabilito dal questore fino 3 anni o fino all’esito positivo di un programma terapeutico con il Sert. Se il soggetto possiede già la patente, invece, viene sospesa da 1 a 3 mesi per alcune sostanze e 2 mesi a 1 anno per le cosiddette droghe pesanti.
Se il conducente che ha guidato sotto effetto di stupefacenti ha meno di 21 anni, tuttavia, non potrà ottenere il documento prima dei 24 anni; altrimenti per un periodo da 1 a 2 anni che può arrivare a 3 anni dall’accertamento del reato in caso di condanna penale.
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