Civis, cos’è e come funziona il canale telematico dell’AdE?

Nadia Pascale

29 Gennaio 2024 - 15:17

Il Civis è un canale telematico di assistenza fiscale che può aiutare a risolvere numerosi problemi con riduzione delle sanzioni. Il suo ruolo è potenziato con il contraddittorio preventivo.

Civis, cos’è e come funziona il canale telematico dell’AdE?

L’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato la nuova guida ai Controlli fiscali, tra gli strumenti conservati e potenziati vi è il canale Civis di assistenza fiscale, ma cos’è, come funziona, come può essere contattato e quali sono i vantaggi per i contribuenti?

Con la riforma fiscale cambiano i rapporti tra Fisco e contribuenti, le parti vengono ora messe sullo stesso piano. Una delle novità importanti è il contraddittorio preventivo, questo prevede che nel momento in cui, in seguito al controllo automatico o formale delle dichiarazioni, emerge che il contribuente deve versare maggiori somme, non viene emesso un avviso di accertamento, ma una comunicazione al contribuente.

Questi ha la possibilità di rivolgersi al canale telematico Civis per instaurare un dialogo con il Fisco, non è una contestazione, ma un confronto tra le parti in cui il contribuente viene ascoltato in via preliminare e le sue motivazioni possono essere accolte. In caso di mancato accoglimento lo stesso deve comunque essere motivato.

Vediamo come funziona il canale telematico Civis, i vantaggi e come accedere.

Civis, per cosa si può usare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate

Il canale telematico Civis consente di esporre le proprie considerazioni in merito alle maggiori somme richieste dal Fisco. Il contribuente può, inoltre, chiedere chiarimenti in merito a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici inviati dall’Agenzia dell Entrate, al fine di poter ridurre a un terzo la sanzione amministrativa dovuta.

Il canale può essere utilizzato anche per inviare dei documenti all’Agenzia delle Entrate. Può trattarsi di documenti richiesti in modo dettagliato dall’Agenzia delle Entrate o di documentazione che il contribuente decide di inviare per dimostrare le proprie ragioni.

Infine, il canale telematico può essere usato per chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24 al fine di correggere errori commessi durante la compilazione del modello.

A fornire le indicazioni pratiche per l’uso del Civis è la risoluzione n. 72/E pubblicata il 16 dicembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate, che si sofferma sulle regole in merito al trattamento delle istanze di autotutela inviate tramite Civis e sull’applicazione di sanzioni e interessi.

Sulle comunicazioni di irregolarità, al contribuente sono riconosciuti 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento per poter beneficiare della riduzione a un terzo di sanzioni e interessi. Hanno diritto a beneficiarne anche i contribuenti che versano la somma contestata entro i 7 giorni successivi, con “lieve ritardo.”

Controlli fiscali, autotutela tramite Civis: 30 giorni per la riduzione di sanzioni e interessi

Tramite il canale telematico di assistenza Civis, cittadini e intermediari possono contestare comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici qualora riscontrino errori o elementi non considerati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono 30 i giorni a disposizione, stesso termine previsto per effettuare il pagamento della somma relativa ai controlli fiscali beneficiando della riduzione a un terzo della sanzione amministrativa.

A fare il punto di regole e tempi è la risoluzione n. 72/E pubblicata il 16 dicembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate che, a seguito dei dubbi espressi dagli intermediari, si sofferma sugli effetti delle istanze di autotutela presentate tramite Civis per quanto riguarda sanzioni e interessi.

In particolare, il documento di prassi specifica le regole relative alla domanda di autotutela presentata tramite Civis entro il termine di 30 giorni dal ricevimento o successivamente.

Sul punto si evidenzia che le regole non cambiano, ed è l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n, 462/1997a prevedere che, ai fini della riduzione delle sanzioni e degli interessi, è necessario che il pagamento avvenga entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di irregolarità, che diventano 37 considerando la regola sulla permanenza dei benefici in caso di pagamenti effettuati con lieve ritardo.

La riduzione di sanzioni e interessi si applica quindi ai contribuenti che versano in tempo l’importo richiesto nella comunicazione di irregolarità. Anche per chi presenta domanda di riesame in autotutela tramite Civis è necessario considerare se l’invio avviene prima o dopo i 30 giorni dall’invio della comunicazione.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021
Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS

Controlli fiscali, autotutela entro 30 giorni per la riduzione di sanzioni e interessi

Riprendendo quindi il contenuto della risoluzione n. 72/E, se la richiesta di autotutela è presentata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione relativa ai controlli fiscali eseguiti dall’Agenzia delle Entrate:

  • viene annullata la comunicazione in caso di accoglimento da parte dell’ufficio della richiesta di autotutela per l’intero importo;
  • viene rideterminata la pretesa e aggiornata la comunicazione in caso di accoglimento parziale. Dal ricevimento della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in autotutela, decorre nuovamente il termine di pagamento di 30 giorni, ed è quindi possibile fruire della riduzione a un terzo delle sanzioni;
  • viene confermata l’irregolarità in caso di richiesta respinta e, a seconda del giorno di effettuazione del versamento (entro o dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione) sarà possibile o meno beneficiare della riduzione.

Se l’istanza in autotutela è invece inviata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non spetterà alcuna riduzione della sanzione amministrativa e degli interessi sulle somme dovute, in caso di accoglimento parziale della richiesta o qualora fosse respinta.

Al fine di individuare la data di presentazione della domanda di riesame fa fede quella indicata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema Civis, generata a conclusione della procedura di richiesta senza ulteriori adempimenti per il contribuente.

Anzi: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame invita i contribuenti ad evitare di inviare ulteriori PEC, email o altro, per non rallentare l’operatività degli uffici addetti alle lavorazioni.

Come accedere al canale Civis?

Accedere al servizio è semplice: basta connettersi a canale telematico Civis e utilizzare un codice di identità digitale Spid, Cie o Cns.
Una volta inoltrata la richiesta, facendo attenzione a indicare correttamente il codice dell’avviso ricevuto in modo che l’Agenzia possa individuare subito in merito a quale atto si chiede assistenza, è possibile visionare la sezione «Consultazione delle richieste» in cui è possibile prendere visione dell’ufficio che ha in carico la pratica (se l’ufficio non è visibile significa che la pratica non è stata ancora assegnata).

Nella stessa sezione si può conoscere lo stato e l’esito della pratica.
È possibile ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono prescelti. Sempre su Civis è possibile conoscere l’esito della richiesta e visualizzare e stampare la comunicazione a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

È, infine, possibile visualizzare e stampare la comunicazione di sgravio nel caso in cui la richiesta riguardi una cartella di pagamento.

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