Come avviare un rapporto di collaborazione: gli adempimenti dell’azienda

Paolo Ballanti

04/07/2022

Sei un’azienda e vuoi attivare un rapporto di collaborazione? Oppure ti hanno assunto come co.co.co. ma non sai come comportarti? Ecco una guida con tutti gli adempimenti necessari.

Come avviare un rapporto di collaborazione: gli adempimenti dell’azienda

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo un ibrido tra lavoro subordinato e autonomo (quest’ultimo con la doppia fattispecie delle prestazioni occasionali da un lato e delle partite Iva, dall’altro) conta un certo numero di adempimenti a carico del committente che:

  • sono inferiori a quelli richiesti se si assume un lavoratore subordinato;
  • sono superiori a quelli necessari se si ricorre a prestazioni di lavoro autonomo occasionale o con partita Iva.

Per questo motivo, chi attiva una prestazione di co.co.co. pensando di risparmiarsi una serie di adempimenti preliminari, previsti invece per i lavoratori dipendenti, rischia pesanti sanzioni in sede di ispezione da parte degli organi della Pubblica amministrazione competenti.

Vediamo quindi in dettaglio quali attività sono necessarie per avviare una collaborazione.

Redazione del contratto di collaborazione

Tra gli adempimenti richiesti al committente per avviare un rapporto di collaborazione figura la redazione del contratto di collaborazione. In realtà, la normativa non prevede alcun obbligo in tal senso.

Tuttavia, la legge 22 maggio 2017 numero 81 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato» (detto anche «Jobs-Act autonomi») considera (articolo 3 comma 2) abusivo il «rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta».

In tema di contenuti del contratto, a differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati, non esistono previsioni obbligatorie per legge o rinvii alle disposizioni del Ccnl applicato. Sono le parti stesse (committente e collaboratore) a definire le clausole da inserire.

Esistono tuttavia una serie di elementi che, se presenti nel contratto, contribuiscono a considerare un rapporto come collaborazione «genuina» e non semplicemente un modo per non ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Indicazione dell’oggetto della prestazione;
  • Autonomia del collaboratore nell’organizzare i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione;
  • Durata della prestazione, determinata o determinabile in base all’attività da svolgere;
  • Previsione di un corrispettivo, con indicazione di tempi e modalità di pagamento;
  • Riconoscimento di un congruo periodo di preavviso per recedere dal contratto.

Sempre in tema di contenuti del contratto, il «Jobs-Act autonomi» (articolo 3 comma 1) considera abusive le clausole che:

  • Attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • Consentono al committente, in caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso;
  • Accordano tempi di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della richiesta di pagamento.

In conclusione, all’interno del contratto, gli elementi da indicare riguardano:

  • L’identità delle parti (committente e collaboratore);
  • Il fatto che il contratto è disciplinato dal Decreto - legislativo numero 15 giugno 2015 numero 81, articoli 2, 52 e 54;
  • Oggetto della collaborazione;
  • Durata del rapporto;
  • Modalità di esecuzione dell’attività;
  • Obblighi del collaboratore;
  • Compenso;
  • Risoluzione anticipata.

Comunicazione UniLAV

Il committente è tenuto a comunicare in via telematica l’avvio del rapporto di co.co.co, utilizzando il modello Unificato-LAV o UniLAV.

L’invio del modello avviene:

  • In modalità telematica sfruttando i servizi messi a disposizione dai Centri per l’impiego (variabili da regione a regione);
  • Nel rispetto della scadenza rappresentata dalle ore 24 del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto.

I dati da indicare in UniLAV riguardano:

  • Dati identificativi del committente;
  • Dati anagrafici del collaboratore;
  • Data di instaurazione del rapporto;
  • Data di scadenza della collaborazione;
  • Tipologia contrattuale;
  • Qualifica attribuita;
  • Compenso lordo previsto per l’intera durata del contratto;
  • Estremi della copertura Inps e Inail.

Grazie all’UniLAV il committente assolve, in un’unica soluzione, agli obblighi di denuncia del collaboratore nei confronti di Inps, Inail, Anpal e Ispettorato del lavoro.

Come anticipato, il servizio da utilizzare per l’invio telematico è quello messo a disposizione dalla regione in cui insiste la sede di lavoro. Si citano ad esempio:

I committenti possono effettuare in autonomia la comunicazione UniLAV o avvalersi di soggetti esterni, quali:

  • Consulenti del lavoro;
  • Avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, periti commerciali e ragionieri;
  • Servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane e delle piccole imprese (anche in forma cooperativa) cui il datore aderisca o abbia conferito mandato.

Segnalare al collaboratore l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata

L’invio del modello UniLAV non comporta l’automatica iscrizione del collaboratore alla Gestione separata INPS.

Quest’ultima, da un lato riceve il versamento dei contributi a carico del collaboratore e del committente, tramite modello F24 pagato dallo stesso committente, dall’altro si preoccupa di riconoscere una serie di prestazioni economiche a fronte di eventi (come vecchiaia, malattia o maternità) che possono compromettere la capacità del collaboratore di rendere la prestazione e, pertanto, ricevere un compenso.

Si pensi, ad esempio, agli assegni pensionistici e alle indennità garantite per gli eventi di gravidanza, malattia, degenza ospedaliera e disoccupazione.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è a carico del collaboratore, il quale deve adempiervi una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa, al momento del primo rapporto di co.co.co.

Di conseguenza, l’iscrizione non dev’essere ripetuta per eventuali e future collaborazioni con lo stesso o altri committenti.

Nonostante sia un adempimento a carico del collaboratore, il committente può segnalargli (preferibilmente in forma scritta) di procedere all’iscrizione alla Gestione separata, a meno che non l’abbia già fatto.

Quest’ultima può avvenire:

  • In autonomia, collegandosi al portale «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata», muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da telefono fisso) o lo 06.164.164 (da cellulare);
  • Avvalendosi degli intermediari dell’Istituto.

Chiedere al collaboratore quale aliquota Inps applicare

Il calcolo dei contributi da versare alla Gestione separata avviene applicando un’aliquota percentuale alla base imponibile, rappresentata da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali.

L’aliquota complessiva, ripartita in 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 in capo al committente, è pari, per il 2022, a:

  • 35,03% per chi è iscritto esclusivamente alla Gestione separata Inps (di cui 11,68% trattenuto al collaboratore e 23,35% a carico del committente);
  • 24% per chi è iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie (ad esempio in quanto pensionato o lavoratore dipendente) di cui l’8% a carico del collaboratore e il 16% in capo al committente.

Non essendo a conoscenza della situazione occupazionale / personale del collaboratore, il committente, al fine di calcolare correttamente i contributi INPS, è tenuto a chiedere in forma scritta quale delle due aliquote applicare.

Nella missiva si dovrà altresì ricordare al collaboratore di segnalare eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto.

Si pensi al caso di chi è collaboratore e contemporaneamente, con un altro datore di lavoro, assunto come lavoratore dipendente. Di conseguenza, l’aliquota da applicare è pari al 24%.

Successivamente, dopo tre mesi di co.co.co. l’interessato si dimette come lavoratore dipendente. Per calcolare correttamente i contributi Inps il collaboratore dovrà segnalare l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, e pertanto, l’applicazione dell’aliquota al 35,03%.

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