Come denunciare un abuso edilizio? Ecco come segnalarlo

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26 Aprile 2025 - 12:16

Come fare la denuncia di un abuso edilizio? La guida su come segnalare questa violazione, con sanzioni previste e leggi di riferimento.

Come denunciare un abuso edilizio? Ecco come segnalarlo

Abuso edilizio: come denunciarlo? Se si viene a conoscenza di una irregolarità di questo genere bisogna sapere che c’è un iter preciso da seguire per segnalare l’illecito.

Che si tratti di un semplice cittadino o di una istituzione, dinanzi a una violazione edilizia è sempre un dovere intervenire tenendo presente che per alcuni soggetti è obbligatorio farlo.

Innanzitutto occorre sottolineare che con questo abuso si intende qualsiasi intervento edilizio fatto senza permessi o in difformità con quelli rilasciati o contro le normative urbanistiche. Quando una persona è responsabile di abuso edilizio in Italia, può subire diverse conseguenze, sia amministrative che penali. Per questo la denuncia deve essere corredata da prove e rispettare alcuni termini di legge.

Come denunciare correttamente un abuso edilizio? Tutto quello che c’è d sapere su some segnalarlo e conseguenze.

Come denunciare un abuso edilizio? I passaggi principali

Il primo passo per presentare una denuncia di abuso edilizio, soprattutto se si è un semplice cittadino, è raccogliere quante più informazioni e documentazione possibile:

  • Foto e video del presunto abuso
  • Indicazioni precise dell’indirizzo o della particella catastale
  • Descrizione dettagliata dei lavori in corso o già eseguiti

A questo punto, raccolto il materiale di prova, due sono le opzioni a scelta: segnalare il fatto al Comune oppure sporgere una denuncia presso gli uffici delle Forze dell’ordine, nelle stesse modalità di una denuncia ordinaria, quindi sia in forma scritta che orale.

Come denunciare al Comune?

Nel dettaglio, a livello comunale:

  • recarsi all’Ufficio Tecnico Comunale o all’Ufficio Edilizia Privata del Comune dove si trova l’immobile di persona, oppure inviare una PEC o una raccomandata A/R e usare moduli predisposti dal Comune (se disponibili online)
  • la denuncia deve riportare: dati personali (puoi anche fare una denuncia anonima, ma è più efficace se firmata); l’oggetto della segnalazione, i dettagli sull’abuso (tipo di lavori, luogo, periodo, ecc.), le prove a supporto

L’amministrazione comunale deve provvedere con celerità: infatti il Comune è tenuto a rispondere alla segnalazione del cittadino entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione, disponendo un ordine di sospensione o di demolizione dell’opera abusiva.

Se il Comune non rispetta le tempistiche indicate, il privato cittadino può rivolgersi al Tar e chiedere la nomina di un “commissario ad acta” il quale intima agli organi comunali competenti di avviare il procedimento di verifica dell’abusività e le eventuali contromisure.

Abuso edilizio, la denuncia alle Forze dell’ordine

In alternativa all’esposto al Comune, il cittadino interessato può anche rivolgersi alle Forze dell’ordine, presentando la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

La denuncia deve contenere la descrizione dettagliata del fatto, le eventuali prove (per esempio delle fotografie) ed essere sottoscritta dal denunciante.

A questo punto, le Forze dell’ordine provvederanno ad inviare gli atti alla Procura della Repubblica che darà inizio alle indagini investigative per accertare il fatto e verificare se esistono o meno gli estremi del reato di abuso edilizio, ex articolo 44 del D.P.R n. 380 del 2001.

Se il denunciante lo preferisce, la denuncia può essere fatta anche in forma orale: sarà l’ufficiale incaricato a redigere il verbale e apporre la data, mentre il denunciante dovrà solamente firmare l’atto di proprio pugno, pena l’invalidità della denuncia.

Dopo l’esposto, le autorità competenti, in particolare il pubblico ministero, inizieranno le indagini investigative che sono rivolete a verificare se la ditta costruttrice dell’opera avesse tutte le licenze richieste e, qualora presenti, se sono in regola.

Per esempio può accadere che il costruttore fosse munito della licenza del Comune, nonostante il divieto di costruire nelle zone interessate da vincoli paesaggistici o ad alto rischio sismico o idrogeologico. Anche in presenza della licenza, la costruzione dovrà essere demolita.

Cosa fa il Comune dopo la segnalazione di abuso edilizio?

Quando il Comune (Ufficio Tecnico / Edilizia Privata) riceve la denuncia o segnalazione esamina la documentazione e le prove allegate (foto, indirizzo, descrizioni).

Se la segnalazione appare fondata, si apre un fascicolo di accertamento.

I tecnici comunali o la polizia municipale effettuano un sopralluogo ufficiale e verificano:

  • Se l’opera è realmente abusiva
  • Se ci sono permessi edilizi
  • Se ci sono difformità rispetto ai progetti autorizzati

Dopo il sopralluogo, si compila un verbale che descrive la situazione riscontrata. Se viene accertato l’abuso si avvia il procedimento sanzionatorio con le seguenti opzioni:

  • Ordinanza di sospensione dei lavori (se i lavori sono ancora in corso);
  • Ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi;
  • In alcuni casi, può anche disporre il sequestro (richiedendo l’intervento della magistratura)

Il responsabile ha solitamente 90 giorni per demolire l’opera abusiva volontariamente e chiedere sanatoria (se possibile). Oltre questo termine, Il Comune può demolire d’ufficio a spese del responsabile o l’immobile può essere acquisito gratuitamente al patrimonio comunale. Inoltre, può partire un procedimento penale parallelo.

Quali sanzioni per chi commette abuso edilizio?

In sintesi, chi commette abuso edilizio in Italia può subire diverse sanzioni, che dipendono dal tipo e dalla gravità dell’abuso.

Le sanzioni amministrative comprendono: ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale, sanzione pecuniaria (multa).

Per abusi gravi scatta, invece, il procedimento penale per reato edilizio (Art. 44 del Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/2001) punito con:

  • Ammenda (multa penale) da 2.582 a 103.291 euro;
  • Oppure arresto fino a 2 anni (nei casi più gravi: costruzione senza permesso, in zona vincolata, ecc.);
  • Sequestro preventivo del cantiere o dell’immobile (ordinato dal giudice su richiesta della Procura)

Attenzione ad altre conseguenze che si possono subire per abuso edilizio, come:

  • Problemi nella vendita: l’immobile abusivo è molto difficile da vendere o ipotecare;
  • Niente mutui o finanziamenti: le banche non erogano mutui su immobili non regolari;
  • Rischio di crolli: costruzioni abusive possono essere anche strutturalmente pericolose;
  • Responsabilità civile: se l’abuso causa danni a terzi, puoi essere citato in giudizio per risarcimento

La denuncia di un abuso edilizio è obbligatoria?

Chi si accorge di un abuso edilizio è obbligato dalla legge a denunciarlo? La risposta è dipende.

Se sei un privato cittadino la denuncia è facoltativa. Anche se, dinanzi a un interesse diretto, ad esempio se l’abuso ti danneggia - tipo ti rovina la vista, ti toglie luce o valore alla casa - in quel caso hai tutto il diritto di agire anche in sede civile).

Se sei un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio l’obbligo di denuncia c’è. Si tratta in questo caso di tecnici comunali o Vigili Urbani: se scoprono un abuso edilizio nell’ambito delle loro funzioni, devono segnalarlo immediatamente all’autorità giudiziaria o all’autorità competente.

Le norme che disciplinano l’abuso edilizio in Italia

La legge principale su tutto ciò che riguarda l’edilizia e che, quindi, disciplina anche l’abuso è il D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia.

In esso si trovano norme su:

  • Titoli abilitativi (Permesso di Costruire, SCIA, ecc.)
  • Sanzioni per abusi edilizi
  • Procedimenti di demolizione
  • Sanatorie e regolarizzazioni

L’Art. 44 D.P.R. 380/2001 richiama anche il codice penale per i reati edilizi: abusivismo edilizio è un reato penale e può prevedere arresto o ammenda. In caso di falso nelle dichiarazioni edilizie, l’art. è il 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).

Leggi speciali sul tema sono il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che riguarda l’abuso su immobili vincolati (storici, paesaggistici), le pene sono più pesanti e la Legge Galasso (L. 431/1985) che si occupa di protezione dei paesaggi, coste, fiumi.

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