Come farsi dare i soldi da un debitore

Ilena D’Errico

10 Ottobre 2023 - 08:38

Ecco come farsi dare i soldi da un debitore secondo la procedura di riscossione del credito prevista dalla legge: tutti i passaggi da seguire e le scadenze da rispettare.

Come farsi dare i soldi da un debitore

Se il debitore non paga entro i termini concordati bisogna ricorrere ai mezzi legali per difendersi, questo è il principio sommariamente conosciuto da tutti. Non è poi sempre chiaro come effettivamente si possa ottenere il pagamento dovuto e come procedere all’atto pratico. Ecco una guida passo per passo: come farsi dare i soldi dal debitore.

I solleciti bonari

Se si avvicina la scadenza concordata senza avere notizie dal debitore è possibile ricordare il debito con solleciti bonari. A questo scopo sono sufficienti semplici e-mail o anche telefonate, non serve un atto formale poiché il debitore non è “aggredibile” fino al superamento dalla scadenza.

Soltanto se la data di pagamento concordata viene superata senza ottenere il pagamento si può avviare l’effettiva procedura di recupero crediti. Chiaramente, quest’ultima è riservata ai debiti che rispettano i requisiti imposti dalla legge:

  • Sono quantificabili in denaro;
  • sono certi, ovvero dimostrabili con delle prove;
  • sono esigibili, ossia è scaduto il termine di pagamento.

In presenza di queste condizioni si possono adire le vie legali, si tratta di una forma di tutela del creditore che non è quindi obbligato. Anche dopo la scadenza, infatti, è possibile lasciare del tempo in più al debitore e inviare nuovi avvisi solleciti informali. Nel caso in cui si volesse attendere è bene ricordare che i crediti sono soggetti a prescrizione, quindi possono essere riscossi solo entro un certo periodo di tempo.

Di norma, vige la prescrizione ordinaria di 10 anni, anche se alcuni debiti fanno eccezione. Per non far compiere la prescrizione è comunque sufficiente sollecitare il pagamento con una diffida.

La diffida di pagamento

Il primo passo da compiere per avviare la procedura di recupero crediti è l’invio di una diffida di pagamento. Si tratta di un documento in cui il creditore intima il pagamento entro un termine massimo (di solito di 15 giorni).

La diffida può essere scritta direttamente dal creditore senza il supporto di un avvocato, ma è importante che venga notificata con un mezzo idoneo ad accertare la data di notifica, dunque una raccomandata a/r o una pec. Con la diffida, infatti, si costituisce in mora il debitore e si interrompe la prescrizione.

Il decreto ingiuntivo

Se anche in seguito alla diffida il debitore non ha pagato, non resta che rivolgersi al giudice per richiedere un decreto ingiuntivo. Bisogna quindi depositare un ricorso in tribunale, a cui allegare la prova del credito (ad esempio un contratto o un assegno in favore del debitore) e la diffida.

In questa fase bisogna farsi assistere da un legale, a meno che il credito sia inferiore a 1.100 euro e sia quindi possibile rivolgersi al giudice di pace. Dopo aver visionato la richiesta, il giudice potrebbe rigettare il ricorso o chiedere un’integrazione documentale e in seguito (o anche subito se il ricorso è completo) ingiungere il pagamento al debitore.

L’ingiunzione di pagamento è rappresentata proprio dal decreto ingiuntivo, che deve essere notificato al debitore entro 60 giorni insieme al ricorso, a pena di inefficacia.

L’esecuzione

Se il debitore riceve il decreto ingiuntivo e trascorso il termine di 40 giorni non paga né presenta opposizione, il creditore può chiederne l’esecuzione al giudice. Questo passaggio non è necessario se il creditore aveva preventivamente chiesto la provvisoria esecutività del provvedimento.

L’atto di precetto

Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo si instaura una vera e propria causa civile, nella quale le parti dovranno dimostrare ciò che sostengono. Se ciò non accade ed è stata richiesta l’apposizione della formula esecutiva, si deve notificare al creditore un atto di precetto.

Si tratta dell’ultima possibilità di pagamento, di norma entro un termine di 10 giorni, in seguito alla quale si procede con il pignoramento dei beni.

Il pignoramento dei beni

Quando anche l’atto di precetto non sortisce l’effetto sperato non rimane che pignorare i beni del debitore, scegliendo tra pignoramento mobiliare (come veicoli e gioielli), immobiliare o presso terzi (ad esempio il pignoramento dello stipendio o della pensione).

Bisogna quindi inviare la richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario, alla quale allegare il titolo di credito e l’atto di precetto notificato al debitore. Il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario deve essere iscritto a ruolo (depositato in tribunale) entro 15 giorni. È invece di 45 giorni il termine massimo per chiedere l’assegnazione o la vendita dei beni.

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