Con la circolare 21/E l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per le novità introdotte in ambito autotutela tributaria. Vediamo cosa cambia.
Per chi riceve una cartella esattoriale o altri atti del Fisco, grazie all’istituto dell’autotutela è possibile non pagare. Lautotutela 2024, prevede novità in arrivo per l’annullamento obbligatorio e facoltativo delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le novità introdotte dalla riforma fiscale dal 1° gennaio 2024, sono illustrate dalla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 7 novembre 2024.
In alcuni casi è obbligatorio per l’amministrazione cancellare l’atto, in altri casi, invece, la cancellazione è facoltativa. Ulteriori novità all’istituto dell’autotutela sono previste anche dagli articoli 10-quater e 10 quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, emanato in attuazione della riforma fiscale.
L’istituto dell’autotutela, con la pubblicazione del Dlgs 2019 del 2023 che modifica lo Statuto del contribuente, subisce delle modifiche radicali
Tra le novità c’è la netta distinzione tra:
- autotutela obbligatoria;
- autotutela facoltativa.
Fino a prima della modifica, infatti, quando un contribuente presentava istanza in autotutela per annullare la richiesta di un pagamento illegittimo, poteva trovarsi anche di fronte al silenzio dell’amministrazione pubblica. In questo caso per procedere all’annullamento dell’atto si doveva ricorrere in giudizio entro il termine di legge (per non perdere l’occasione di vederlo annullare). Dal 18 gennaio 2024 l’istituto dell’autotutela, invece, oltre a salvaguardare maggiormente il contribuente, prevede anche casi in cui l’amministrazione è obbligata alla cancellazione dell’atto illegittimo senza che si intraprenda la strada del ricorso.
Autotutela 2024, ecco quando la cancellazione è obbligatoria
Con le modifiche apportate allo Statuto dei contribuenti dal decreto legislativo citato, l’annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione diventa obbligatorio in determinati casi. A prevederlo è il nuovo articolo 10 quater aggiunto alla Legge 212 del 2000. Le novità sono in vigore ormai dal 18 gennaio 2024, ma l’Agenzia delle Entrate solo il 7 novembre ha pubblicato la circolare contenente le istruzioni operative al riguardo.
L’articolo 10-quater dello Statuto prevede l’obbligo di autotutela per la pubblica amministrazione qualora si verifichino casi di “manifesta illegittimità”. In questi casi l’amministrazione tributaria è tenuta obbligatoriamente ad annullare (totalmente o parzialmente) gli atti di imposizione senza che necessariamente il contribuente presenti istanza di autotutela.
L’annullamento deve avvenire d’ufficio e senza presentazione di istanza da parte del contribuente, nei seguenti casi:
- quando si è verificato un errore di persona;
- quando è presente un errore di calcolo;
- quando l’errore riguarda l’individuazione del tributo;
- quando è frutto di un errore materiale del contribuente che l’amministrazione finanziaria può individuare facilmente;
- quando è stato commesso un errore sul presupposto dell’imposta;
- quando i pagamenti dell’imposta sono stati regolarmente eseguiti e non se ne è tenuto conto;
- in mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini previsti per la decadenza.
L’annullamento non procede d’ufficio in questi casi solo ove sia presente una sentenza passata in giudicato favorevole al pagamento dell’atto stesso.
Quando l’autotutela è facoltativa?
A illustrare l’autotutela facoltativa è il nuovo articolo 10 quinquies aggiunto alla Legge 212 del 2000, nel quale, al comma 1, si evidenzia quando l’annullamento in autotutela non è obbligatorio. Va precisato che anche in questi casi l’amministrazione finanziaria potrebbe procedere all’annullamento d’ufficio senza la presentazione di un’istanza da parte del contribuente, ma non è obbligata.
Si tratta, quindi, di casi in cui l’annullamento in autotutela può anche essere negato (ma in questo caso subentra l’impugnabilità del diniego, sempre apportata dalla nuova riforma fiscale, che prevede che l’atto possa essere impugnato sia nel caso venga negato l’annullamento sia nel caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione).
L’autotutela facoltativa riguarda le seguenti ipotesi:
- in caso di doppia imposizione;
- quando non sono considerati i pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- l’esistenza di requisiti che danno diritto al contribuente di deduzioni, regimi agevolativi o detrazioni che in precedenza erano stati negati.
Come si presenta istanza di autotutela per non pagare le cartelle esattoriali?
L’istanza di autotutela deve essere inviata all’Ufficio che ha emesso l’atto e deve riportare non sono tutti i dati completi (che illustreremo di seguito), ma anche le chiare motivazioni che spingono il contribuente a presentare richiesta e la documentazione che supporti tali documentazioni.
L’istanza di autotutela può essere presentata:
- telematicamente accedendo con credenziali Spid, Cie o Cns;
- può essere recapitata tramite posta elettronica certificata;
- può essere consegnata a mano presso lo sportello di riferimento.
Cosa deve contenere obbligatoriamente l’istanza di autotutela (che va redatta in carta semplice)? I dati che devono essere inseriti sono:
- nome e cognome del richiedente;
- codice fiscale del richiedente;
- recapiti del richiedente;
- riferimenti dell’atto contestato quali:
- tipo di atto (avviso di accertamento, cartella esattoriale,…)
- numero dell’atto;
- data dell’atto;
- anno di imposta cui l’atto si riferisce;
- motivazioni della richiesta con esposizione chiara e dettagliata dei motivi che fanno ritenere illegittimo l’atto;
- documentazione a supporto delle motivazioni che siano utili a provare che quanto si sostiene è giusto.
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