Per manifestazione sportiva s’intende un’iniziativa relativa a una specifica disciplina, organizzata occasionalmente per promuovere la propria attività. Vediamo insieme gli aspetti legali.
Un organizzatore di manifestazioni sportive ha una grande responsabilità poiché deve predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi sia in capo agli atleti che a terzi. In specie, il soggetto che organizza l’evento sportivo ha l’obbligo di: controllare l’adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti; controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva; controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.
L’evento sportivo ha carattere di eccezionalità ed è organizzato dalla persona giuridica, dall’associazione o comitato per dimostrare le proprie potenzialità, non solo in ambito sportivo, e attrarre consenso, risorse economiche, nuovi aderenti, con attività collaterali che coinvolgano non solo gli appassionati di sport, ma anche famiglie, giovani, ecc.
Il primo passo per coinvolgere il Comune è la presentazione, al Settore Servizi Sportivi, del progetto completo dell’iniziativa che s’intende realizzare.
Ma vediamo insieme i vari tipi di responsabilità una volta che si è dato avvio all’iter.
Presentazione del progetto
Nel progetto, da presentare prima dello svolgimento dell’iniziativa, devono essere indicati:
- l’organizzatore;
- cosa e come si intende organizzare;
- dove e quando si organizza l’iniziativa;
- le finalità e gli obiettivi.
Per le manifestazioni, le iniziative o gli eventi sportivi di particolare rilevanza, è consigliato presentare il progetto almeno quattro mesi prima della data ipotizzata, mentre, per quelli che implicano un minor carico organizzativo almeno due mesi prima.
Il progetto, ottenuta l’approvazione in linea di massima dell’Assessore allo Sport, viene gestito direttamente dall’ufficio Manifestazioni Sportive, che avvia l’iter amministrativo necessario secondo il tipo di manifestazione/evento proposto.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria e gli adempimenti da porre in essere una volta accertata la disponibilità del luogo richiesto queste sono:
- richiesta di patrocinio;
- domanda di rilascio concessione per iniziative, manifestazioni ed eventi, nel caso di spazi pubblici all’aperto, o di concessione degli impianti sportivi;
- segnalazione di inizio attività con carattere educativo e senza scopo di lucro (da consegnare al Comune di Padova Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi) e, se necessario, la pratica per l’agibilità (art.80 TULPS) e il pubblico spettacolo (art.68 TULPS);
- dichiarazione/autocertificazione della presenza di un adeguato servizio di pronto soccorso e della copertura assicurativa.
In particolare se si vuole organizzare un evento sportivo su Roma in coerenza con il Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale, le manifestazioni ed eventi a carattere sportivo delle discipline riconosciute dal Coni, che si effettuano nel territorio di Roma Capitale, possono essere proposte e, ove autorizzate, organizzate da Istituzioni ed Enti pubblici e privati, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Fondazioni, associazioni, comitati, ONLUS, Società.
I soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione (presentazione progetto di massima dell’evento), ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, con raccomandata A/R, tramite posta certificata, oppure brevi manu a:
- Gabinetto del Sindaco —Servizio Coordinamento Manifestazioni ed Eventi Cittadini, almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’evento-manifestazione (nelle aree del Centro Storico, per manifestazioni di interesse cittadino, nazionale o relative al territorio di più Municipi);
- Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’evento-manifestazione (all’interno degli impianti sportivi capitolini di classe A-B);
- Municipio competente, almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’evento-manifestazione (all’interno degli impianti sportivi capitolini di classe C); oppure, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’evento-manifestazione (nel territorio del singolo Municipio);
- Sovrintendenza Capitolina, almeno 120 giorni dell’inizio dell’evento-manifestazione (per eventi sportivi con caratteristiche di svolgimento che implichi l’uso strumentale e precario di beni culturali) .
Unitamente alla domanda di autorizzazione l’organizzatore deve presentare la richiesta di occupazione suolo pubblico (OSP), la ricevuta attestante il pagamento diritti di istruttoria ed il Piano di emergenza ed evacuazione.
In ordine ai tempi di risposta, questi sono:
60 giorni successivi alla presentazione della domanda-dal suo perfezionamento (eventi e
manifestazioni sportive di competenza Gabinetto del Sindaco-Sovrintendenza Capitolina).
30 giorni successivi alla presentazione della domanda-dal suo perfezionamento (tutti gli altri eventi e manifestazioni sportive, di competenza Municipio —Dipartimento Sport).
L’autorizzazione all’evento ed il rilascio della relativa OSP sono subordinati all’acquisizione dei pareri preventivi obbligatori (articolo 4 bis deliberazione A.C.n.39/2014).
In caso di eventi o manifestazioni sportive di particolare rilievo, eccezionali e non programmate, da non permettere il rispetto dei termini previsti, la Giunta Capitolina può derogare alle tempistiche con propria deliberazione.
La responsabilità civile
La responsabilità delle società sportive può venire tenuta in considerazione sotto vari profili, dei quali i principali riguardano i danni cagionati dai propri atleti ad altri atleti o a terzi, ovvero i danni che l’atleta procura a sé stesso, nonché gli eventi lesivi verificatisi durante lo svolgimento di competizioni sportive.
Con riguardo alla prima tipologia, la giurisprudenza maggioritaria richiama l’art. 2049 c.c. («i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti»), sul presupposto che l’applicazione di tale norma richiede un potere di direzione e sorveglianza dell’ente –nel caso di specie: società sportiva- nei confronti dei collaboratori, anche se il rapporto con questi ultimi non si configura in termini di rapporto di subordinazione; la responsabilità della società può concorrere con quella degli istruttori e degli atleti, con conseguente responsabilità risarcitoria solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c..
Il riferimento all’art. 2049 c.c., che prevede un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale indiretta, è giustificato dalla mancanza di un vincolo contrattuale fra le parti, la presenza del quale impone invece il riferimento alle norme in materia di responsabilità contrattuale.
Con riguardo alla responsabilità delle società sportive per i danni subiti dai propri atleti la giurisprudenza ha manifestato un atteggiamento particolarmente rigido, soprattutto nei confronti delle società professionistiche, imponendo alle medesime un continuo monitoraggio sulle condizioni di salute degli atleti anche attraverso il richiamo all’art. 2087 c.c. («l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»), affermando, con particolare riguardo all’infortunio subito da un calciatore, che: «le società sportive devono seguire, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91, l’evoluzione dello stato di salute del calciatore con controlli adeguati al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o aggravamenti di precedenti lesioni», ed in particolare che:
l’accertamento dello stato di salute dell’atleta vada condotto a tutto campo, sperimentando, a fronte di situazioni dubbie, tutte le più aggiornate tecniche idonee a di svelarne l’effettiva condizione.
Una simile conclusione trova conforto anche nel disposto nell’art. 2087 c.c. che –come più volte ha affermato questa Corte - si atteggia come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che anche dove faccia difetto una specifica norma preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generali di prudenza e di diligenza, nonché tutte le cautele necessarie secondo le norme tecniche di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
La decisione si presenta in linea con l’orientamento accolto anche dal legislatore nazionale al fine di garantire la massima tutela della salute degli atleti.
Il fatto che gli atleti durante lo svolgimento delle competizioni sportive subiscono delle lesioni all’integrità psico-fisica con conseguenze rilevanti per la propria attività sportiva ha portato la giurisprudenza a interrogarsi sui doveri imposti alle società organizzatrici di competizioni sportive nonché sulla sufficienza o meno dell’osservanza, da parte loro, dei regolamenti federali al fine di tenere indenne i partecipanti e gli spettatori.
In merito agli atleti l’organizzatore è chiamato a rispondere in determinate circostanze, ovvero per:
- l’inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici adoperati per la gara;
- l’inidoneità degli stessi atleti allo svolgimento delle attività che la manifestazione implica;
- l’inidoneità o la carenza di sicurezza dei luoghi o degli impianti che ospitano la manifestazione.
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La responsabilità per le attrezzature
L’organizzatore è responsabile altresì delle attrezzature fornite agli atleti. In particolare, circa gli attrezzi forniti direttamente da lui, non importa se non di sua proprietà, l’organizzatore e/o i suoi collaboratori, è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli stessi. Viceversa colui che organizza l’evento sportivo, non ha nessuna responsabilità sulla difformità degli attrezzi di esclusiva proprietà degli atleti, in questo caso l’omologazione è competenza dei giudici di gara.
Parlando della sicurezza dei luoghi o degli impianti in cui si svolge l’evento sportivo, è chiaro come in tale circostanza l’organizzatore ha sulle sue spalle una grande responsabilità. Egli deve verificare non solo la conformità dei luoghi ai meri regolamenti, ma deve guardare oltre, nel senso di preoccuparsi ad esempio di segnalare in modo adeguato il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un celere e idoneo soccorso agli atleti.
Si evince da quanto detto, che l’organizzatore deve adottare di fatto tutte le misure idonee per evitare un danno agli atleti. Tuttavia è da sottolineare che tale affermazione si deve confrontare sia con la possibilità di ricollegare tale dovere di diligenza con lo schema di cui all’art. 2050 c.c., che con il rischio sportivo, insito nello svolgimento di una gara.
In alcune circostanze, alcune pronunce giurisprudenziali hanno applicato l’art. 2050 c.c. agli organizzatori, ma è ovvio che per gli atleti partecipanti alla competizione, l’accettazione del rischio sportivo comporta che i danni che rientrano nell’alea normale dello svolgimento della gara ricadano sugli stessi. Per essere chiari, la pericolosità che giustifica normalmente l’applicazione dell’art. 2050 c.c., può risultare non determinante ai fini dell’operatività di questa norma, nel caso in cui l’atleta l’abbia accettata e non abbiano inciso nel produrla eventuali negligenze dell’organizzatore.
Come già accennato in precedenza, l’organizzatore è tenuto a predisporre tutte le necessarie e adeguate misure di sicurezza anche nei confronti di coloro che non partecipano alla gara, ma a vario titolo sono presenti sul dove si svolge l’evento sportivo. È facilmente intuibile che ci si riferisce agli spettatori.
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