Autorizzazione ministeriale per gli annunci di lavoro, come si richiede?

Caterina Gastaldi

15 Ottobre 2022 - 10:15

La pubblicazione degli annunci di lavoro può avvenire previa richiesta dell’apposita autorizzazione ministeriale all’intermediazione.

Autorizzazione ministeriale per gli annunci di lavoro, come si richiede?

La pubblicazione di annunci di lavoro per poter essere svolta richiede il rispetto di specifiche norme, atte a proteggere e salvaguardare i soggetti coinvolti, ovvero l’interessato alla posizione di lavoro in primis, ma anche l’azienda.

Questo è vero in particolare se l’annuncio non viene pubblicato e condiviso dal diretto interessato, ma tramite il supporto di terzi, come possono essere giornali, siti internet, televisioni, o radio, specie quando anonimo. È infatti stabilito come regola generale che gli annunci non possano mai essere anonimi, ma è possibile per le aziende appoggiarsi a terze parti, come agenzie del lavoro, per evitare di esporsi in prima persona.

Per poter offrire questi servizi però è necessario essere in regola con quanto previsto dalla legge Biagi, ovvero il decreto legislativo n. 276 del 2003, che inquadra l’intermediazione e la pubblicazione degli annunci di lavoro.

Agenzie per il lavoro autorizzate: chi sono

In Italia a occuparsi dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono soggetti pubblici e privati, a partire dal 1997, mentre prima di allora l’intermediazione veniva svolta solo dal pubblico. A partire dal 2003, con la legge Biagi, è stato poi istituito l’apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Venne così identificato un regime di autorizzazione unico, lasciando comunque alle Regioni competenze in relazione alla regolazione e organizzazione del mercato del lavoro locale.

Le agenzie private per il lavoro autorizzate sono, quindi, quelle che fanno parte di questo albo e che hanno ricevuto l’apposita autorizzazione ministeriale alla pubblicazione degli annunci e l’intermediazione.

Quest’obbligo non è previsto solo per le agenzie per il lavoro classiche, ma anche per tutti i portali online che si occupano di pubblicazione di annunci di lavoro, poiché svolgono lo stesso servizio di intermediazione.

Albo delle agenzie

Per poter svolgere il lavoro di agenzia di intermediazione del lavoro è necessario far parte dell’albo apposito, la cui iscrizione avviene tramite il portale governativo dell’Anpal, attraverso il quale si può anche consultare l’elenco completo delle realtà in possesso di tutti i permessi e l’autorizzazione ministeriale.

Le realtà che possono inviare l’iscrizione e ricevere l’autorizzazione sono suddivise in cinque tipologie, come previsto dal decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 e dalle sue modifiche successive:

  • agenzie di somministrazione di tipo generalista: possono dar luogo a contratti sia determinati, sia a lungo tempo, e svolgono le funzioni di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Sono iscritte alla sezione 1 dell’albo;
  • agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono operare solo nel campo dei contratti a tempo indeterminato e svolgono funzioni identiche a quelle precedenti. Sono iscritte alla sezione 2 dell’albo;
  • agenzie di intermediazione: a differenza delle precedenti, queste agenzie si occupano di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, con raccolta e screening dei cv, preselezione, svolgendo formazione, e assumendo i candidati selezionati quando richiesto dalle aziende. Sono iscritte alla sezione 3 dell’albo, ma vengono anche inserite in automatico alle sezioni seguenti (4 e 5);
  • agenzie di ricerca e selezione del personale: queste realtà non si occupano di selezione o preselezione (nel senso che non stipulano contratti), ma hanno la funzione di pubblicazioni di offerte da parte dei committenti e consulenza nella ricerca dei candidati migliori. Fanno parte della sezione 4 dell’albo;
  • agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: svolgono l’attività finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, e sono inserite all’interno della sezione 5 dell’albo.

Richiesta dell’autorizzazione e iscrizione all’albo

La procedura di richiesta d’iscrizione, e quindi entrata in possesso dell’autorizzazione, è da svolgersi online, attraverso il portale dell’Anpal. Sono previsti due percorsi differenti, ma molto simili tra loro, a seconda che si sia un’agenzia per il lavoro oppure un soggetto speciale, come previsto dal’art. 6 del decreto legislativo 276/2003.

Nella seconda definizione rientrano: Istituti di scuola secondaria di II grado, università, comuni, camere di commercio, associazioni datoriali e dei lavoratori, patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro, siti internet senza fini di lucro.

Le agenzie del lavoro dal portale devono:

  • accedere o registrarsi a MyAnpal;
  • cliccare su “iscrizione albo”, l’agenzia deve essere in possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti dall’art. 5 del dlgs 276/2003 e dai dm 23/12/2003 e 10/04/2018;
  • caricare la documentazione richiesta su MyAnpal. Al termine del caricamento sarà il portale a generare la richiesta di iscrizione in formato pdf, con tutti i dati già inseriti;
  • stampare la richiesta, farla sottoscrivere al legale rappresentante, e allegarvi la copia del suo documento d’identità, la marca da bollo da 16 € (due in caso di richiesta provvisoria);
  • inviare la documentazione tramite raccomandata all’indirizzo Anpal via Fornovo 8, 00192, Roma;
  • attendere i 60 giorni di verifica dei requisiti. Nel caso fossero necessarie delle integrazioni, l’ANPAL ne farà richiesta agli interessati.

Se la richiesta verrà accettata, si verrà iscritti all’albo e riceverà l’autorizzazione ministeriale provvisoria della durata di due anni attraverso email di conferma.

I soggetti speciali devono iscriversi sempre attraverso il portale Anpal, creando un account, richiedendo l’iscrizione alla sub-sezione 3.1 dell’Albo e compilando l’apposito modello «Modello di comunicazione preventiva di svolgimento dell’attività di intermediazione».

Il sistema genererà un pdf, da far firmare al legale rappresentate e inviare con una copia del suo documento di identità e marca da bollo da 16 euro tramite raccomandata, all’indirizzo Anpal via Fornovo 8, 00192, Roma. Scuole, università pubbliche; comuni singoli o associati; comunità montane; associazioni senza fini di lucro non sono tenute ad allegare la marca da bollo. A questo punto l’Anpal si premurerà di finalizzare l’iscrizione e inviare l’email di conferma.

Autorizzazione temporanea e indeterminata

Le agenzie per il lavoro, a partire da 90 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione temporanea della durata di due anni, hanno la possibilità di fare richiesta per entrare in possesso di quella definitiva, che verrà rilasciata a seguito dei dovuti controlli entro i 90 giorni successivi.

I soggetti iscritti ex art. 6 del dlgs 276/2003 e per le agenzie comunitarie iscritte per pubblicità dichiarativa, nel momento in cui vengono approvati, non dovranno inviare la richiesta per l’autorizzazione indeterminata, poiché la ricevono automaticamente definitiva.

Non solo, a dover inviare la richiesta sono anche le agenzie per il lavoro con sede in altri stati dell’Unione Europea, dopo aver ricevuto l’approvazione nel proprio Paese di residenza.

Per poter operare in questo settore in Italia, è necessario aver ricevuto l’autorizzazione ministeriale, altrimenti altrimenti l’annuncio non può essere considerato valido.

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