Compensazione dell’assegno di mantenimento, quando è possibile

Ilena D’Errico

12 Ottobre 2024 - 23:00

Ecco quando è possibile la compensazione dell’assegno di mantenimento secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Compensazione dell’assegno di mantenimento, quando è possibile

Molto spesso due ex coniugi hanno alcuni debiti in comune (per esempio il mutuo) o anche l’uno verso l’altro, che fanno sorgere comprensibili dubbi quando è dovuto l’assegno di mantenimento. Lo stesso accade quando il genitore deve versare l’assegno nei confronti dei figli ma ha avuto degli esborsi particolari che ritiene inerenti allo stesso obbligo. In altre parole, molti si chiedono se sia possibile compensare l’assegno di mantenimento, evitando di pagarlo o riducendolo in parte temporaneamente, in virtù di un altro credito. Ecco cosa prevede la legge.

Cos’è la compensazione?

Per chiarezza, ricordiamo cosa si intende per compensazione. Si tratta della procedura possibile quando due soggetti sono creditori l’uno dell’altro per diversi debiti. Così, il debito di importo inferiore viene sottratto dal credito, evitando un superfluo doppio passaggio. Per quanto possa apparire complessa è una prassi molto intuitiva e applicata anche nella quotidianità senza pensarci troppo.

Se Tizio deve dare 10 euro a Caio e quest’ultimo deve dare 5 euro a Tizio ha più senso che quest’ultimo restituisca direttamente soltanto 5 euro, anziché compiere due trasferimenti di denaro. Si dice in proposito che il debito viene “scalato”. Dal punto di vista giuridico la procedura è assolutamente valida, riconoscendone la praticità, ma incontra dei limiti quando il debito attiene a particolari cause.

Così, non è sempre possibile compensare un debito e in alcuni casi è necessario pagarlo in forma separata dalla riscossione di quanto dovuto dalla controparte. In apparenza non c’è alcuna differenza, ma i cittadini sanno bene che questo comporta quanto meno dover “anticipare” una determinata somma di denaro. Ciò riguarda, in alcuni casi, anche l’assegno di mantenimento.

La compensazione è impossibile per gli alimenti

L’articolo 447 del Codice civile vieta di compensare un debito di natura alimentare con un credito di natura diversa. Le somme afferenti all’obbligo alimentare non possono quindi essere compensate, a meno che anche il credito sia di tipo alimentare. Di fatto, si tratta di una pura precisazione teorica, perché due soggetti non possono essere reciprocamente obbligati agli alimenti l’uno verso l’altra. La compensazione è infatti vietata anche per quanto riguarda gli arretrati.

In ogni caso, il Codice civile stabilisce quanto detto per tutelare i cittadini che versano in stato di bisogno e che necessitano di far fronte alle necessità primarie. A questo scopo, la norma stabilisce che:

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Altrimenti, chi ha difficoltà nel sostentamento (riguardante vitto, alloggio e cure mediche principalmente) rischia di non ricevere alcun aiuto da parte dei soggetti obbligati in caso di debito pregresso. Quest’ultimo dovrà comunque essere ripagato dal debitore, ma in modi e tempi diversi, nonché compatibili con la situazione economica.

Compensare l’assegno di mantenimento

Il Codice civile, nel vietare la compensazione, parla esplicitamente e in modo specifico di obbligo alimentare. Per questo motivo il divieto non sempre si applica anche all’assegno di mantenimento, che non corrisponde agli alimenti. Questi ultimi sono infatti dovuti soltanto a chi versa in stato di bisogno, riguardano esclusivamente i beni primari e sono proporzionati alle capacità economiche dell’obbligato in maniera molto rigorosa. Oltretutto, anche l’obbligo alimentare sorge su basi diversi e con un ordine di priorità peculiare.

L’assegno di mantenimento è invece dovuto al coniuge dopo la separazione o il divorzio (in quest’ultimo caso prende il nome di assegno divorzile) o ai figli minori o non autosufficienti incolpevolmente dal genitore non collocatario. Quest’ultimo tipo di assegno afferisce proprio a un obbligo alimentare, almeno in parte, e dunque non può essere compensato.

Secondo la Corte di Cassazione c’è, tuttavia, una (rara) eccezione: il genitore che sopporta delle spese straordinarie comprovate, anticipando la quota dovuta dall’altro genitore, può compensare questa parte del debito relativo al mantenimento. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge, invece, la compensazione è ammessa quando il credito non ha natura alimentare, quindi a condizione che l’ex coniuge non versi in stato di indigenza.

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