L’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo per la compensazione con modello F24 del fondo perduto del Sostegni bis con la risoluzione n. 48.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per la compensazione del fondo perduto del Dl Sostegni bis, l’aiuto corrisposto alle attività stagionali.
Nel dettaglio, la risoluzione n. 48 del 19 luglio istituisce un codice tributo per l’uso in compensazione tramite modello F24, e altri 3 codici tributo per la restituzione spontanea in caso di finanziamento non spettante.
Vediamo quali sono questi nuovi 4 codici tributo e le istruzioni per corretta compilazione del modello F24.
Compensazione fondo perduto Sostegni bis: istruzioni per il modello F24
Con il nuovo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 è possibile, per i contribuenti che hanno scelto questa modalità di fruizione, l’uso in compensazione del fondo perduto del Dl Sostegni bis.
La compensazione può essere a favore di contribuenti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
Il codice tributo è:
- “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Si può consultare l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Il modello F24 verrà scartato qualora l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto.
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Restituzione fondo perduto Sostegni bis: altri 3 codici tributo
La risoluzione in commento ha istituito anche altri 3 codici tributo, da usare nel modello F24 ELIDE per la restituzione spontanea del fondo perduto non spettante.
I tre codici tributo sono:
- “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
Le istruzioni per la compilazione del modello F24 ELIDE sono semplici. I codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, i relativi dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti dalla risoluzione in commento (8131, 8132 oppure 8133);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
In allegato, la risoluzione n. 48 dell’Agenzia delle Entrate.
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