Si attendono ulteriori istruzioni dalle Entrate su come correggere gli errori nella comunicazione di cessione del credito: vediamo perché.
Cosa succede se è passato il termine per annullare la comunicazione di cessione del credito errata? In realtà si attendono istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate: il caso di un contribuente in Emilia Romagna ha fatto venire fuori un vuoto normativo.
Il contribuente, dopo aver fatto lavori al superbonus 110%, ha inviato tre diverse comunicazioni (per due interventi trainanti e uno trainato), ma a causa di un errore di digitazione nell’importo del credito indicato, una delle comunicazioni è stata rifiutata dal cessionario.
Vediamo quali sono le regole e perché sono necessarie ulteriori istruzioni.
Comunicazione cessione credito errata: regole generali per annullamento e correzione
Partiamo dalle regole generali per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per la fruizione dell’ecobonus ordinario e al 110%, che si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria, è fondamentale la tempistica: in caso si errori, è possibile annullare la comunicazione o inviarne un’altra sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Passato questo periodo, ogni comunicazione inviata si aggiunge alle precedenti.
Inoltre, il beneficiario dell’agevolazione si deve attivare prima dell’utilizzo del credito da parte dei fornitori. Queste, in sintesi, le regole generali. Ma cosa succede se l’errore nella comunicazione viene scoperto in un secondo momento?
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La risposta alla precedente domanda si trova, in parte, nella risposta all’interpello n. 590 del 15 dicembre 2020. Secondo il documento dell’Amministrazione Finanziaria, se è passato il termine previsto si deve segnalare agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate la volontà di modificare la scelta originaria.
Il problema però è che non viene specificato come effettivamente effettuare suddetta segnalazione. Anche la risposta a interpello della Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna (prot. 909-1324/2021) sottolinea il vuoto normativo.
Nel caso specifico dell’istante, visto che è trascorso il periodo di tempo stabilito ma il credito non è stato usato né dal cedente né dal cessionario, la correzione è ancora teoricamente possibile.
Tuttavia, sulla piattaforma per la cessione del credito non è ancora previsto questo tipo di procedura. La DRE dell’Emilia Romagna si occuperà di segnalare all’Ufficio Servizi Fiscali competenti che la procedura va implementata: si resta quindi in attesa di nuove istruzioni.
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