Trasmissione telematica comunicazione dati Caf: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono disponibili le nuove specifiche tecniche che dovranno essere utilizzate per l’invio dei dati della propria attività.
Comunicazione dati CAF: con il provvedimento dell’11 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrata ha reso noto che sono state approvate le nuove specifiche tecniche che dovranno essere utilizzate per la trasmissione dei dati relativi alla propria attività.
Le nuove specifiche tecniche andranno a sostituire quelle già adottate dai precedenti provvedimenti direttoriali del 14 aprile 2005 e del 25 settembre 2006.
L’articolo 7 del decreto del MEF n. 164 del 31 maggio 1999 stabilisce che lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte del Dipartimento delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio quali indicazioni ha fornito l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento pubblicato l’11 aprile 2018.
Comunicazione dati CAF: ecco i dati da trasmettere
I CAF per poter prestare assistenza fiscale sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati relativi alle proprie sedi e i dati identificativi dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell’eventuale collegio sindacale;
- per ogni sede utilizzata per lo svolgimento della propria attività, i dati relativi a ciascuna di esse e quelli identificativi dei soggetti incaricati della direzione e dei soggetti incaricati della conservazione e della raccolta delle deleghe per l’accesso alle dichiarazioni precompilate.
Le variazioni dei dati già inviati devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.
Vista l’introduzione del modello 730 precompilato dovranno essere comunicati anche dati delle sedi periferiche, dei centri di raccolta e delle società di servizi del Caf, nonché i dati delle sedi periferiche e dei centri di raccolta delle società di servizi.
Le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento dell’11 aprile 2018 servono a trasmettere i suddetti dati all’Agenzia delle Entrate. Queste dovranno essere utilizzate a partire dal 3 settembre 2018.
A partire dalla stessa data non possono essere più utilizzate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento n. 2005/33104 del 14 aprile 2005 e con il provvedimento n. 2006/138052 del 25 settembre 2006.
Infine l’Agenzia specifica che i dati identificativi degli incaricati della direzione delle sedi e degli incaricati della conservazione o raccolta delle deleghe per l’accesso alla precompilata devono essere trasmessi entro il 9 novembre 2018.
Si allegano di seguito le specifiche tecniche approvate con il provvedimento dell’11 aprile 2018.
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