Con che percentuale d’invalidità si rientra nel collocamento obbligatorio

Paolo Ballanti

5 Settembre 2022 - 15:10

I servizi del collocamento obbligatorio e mirato hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ecco una guida completa sui requisiti per averne diritto

Con che percentuale d’invalidità si rientra nel collocamento obbligatorio

Il collocamento obbligatorio e mirato, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999 numero 68, è quel sistema di regole che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Grazie a servizi di sostegno e di collocamento mirato, i Centri per l’impiego territorialmente competenti, in base alla residenza dell’interessato, intendono favorire l’occupazione delle persone disabili (ad esempio invalidi civili e sordomuti) e di talune altre categorie, come tali definite «protette» (si pensi a orfani e vedove di caduti sul lavoro).

I servizi offerti comprendono di norma:

  • Accoglienza e prima informazione;
  • Iscrizione al collocamento mirato;
  • Analisi dell’occupabilità dell’utente e stipula del patto di servizio;
  • Colloqui di orientamento specialistico e presa in carico dell’utente;
  • Consultazione delle offerte del collocamento mirato;
  • Raccolta della disponibilità a percorsi mirati e azioni specifiche per favorire l’inserimento professionale (ad esempio corsi di formazione e tirocini);
  • Pubblicazione e raccolta adesioni per offerte di lavoro ad avviamento numerico;
  • Iscrizioni e graduatorie per l’elenco nazionale dei centralinisti non vedenti.

Accanto agli interventi citati opera il regime del collocamento obbligatorio, con cui si impone alle aziende di una certa dimensione (con almeno 15 dipendenti) di avere un determinato numero di persone disabili o appartenenti alle categorie protette.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di legge comporta l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie.

Analizziamo in dettaglio chi può beneficiare delle norme sul collocamento mirato e obbligatorio.

Chi può iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio?

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000 numero 333, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all’articolo 1 Legge numero 68/1999, che «abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato».

L’articolo 1 Legge numero 68/1999 fa riferimento a:

  • Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché portatori di handicap intellettivo, che comportino una «riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento», accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988 numero 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
  • Persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge numero 222/1984 (in materia di assegno ordinario di invalidità), nello specifico chi ha una «capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo».
  • Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata da Inail in base alle disposizioni vigenti;
  • Persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 numero 382 e 26 maggio 1970 numero 381;
  • Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria «di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1987, n. 915, e successive modificazioni».

Lo stesso articolo 1 dispone che restano ferme le norme per:

  • Centralisti telefonici non vedenti;
  • Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti;
  • Terapisti della riabilitazione non vedenti;
  • Insegnanti non vedenti;
  • Assunzione obbligatoria dei sordomuti.

Appartenenti alle «categorie protette»

In attesa di «una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie» (articolo 1, comma 2, D.p.r. numero 333/2000) possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio:

  • Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • Profughi italiani rimpatriati;
  • Orfani e coniuge superstite dei caduti sul lavoro o dei deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari (coniuge, figli superstiti, fratelli conviventi e a carico, a patto che siano gli unici superstiti);
  • Vittime del dovere (come magistrati, carabinieri e vigili del fuoco) e loro familiari superstiti;
  • Coloro che hanno contratto infermità permanenti invalidanti, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate anche al di fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative e i loro familiari superstiti;
  • Coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine, per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (cosiddetti «care leavers»).

Iscrizione nelle liste del collocamento mirato

I soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio che risultano disoccupati e aspirano a un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono «nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato» (articolo 8 Legge numero 68/1999).

L’elenco e la graduatoria sono pubblici.

Per ogni persona, il comitato tecnico annota in un’apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Una volta iscritto negli elenchi del collocamento mirato, il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

Quest’ultimo deve indicare la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

  • Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (come la stesura del curriculum vitae, la preparazione a sostenere colloqui o qualsiasi altra iniziativa di orientamento);
  • Partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • Accettazione di offerte di lavoro congrue;
  • Partecipazione ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Nel patto di servizio devono essere concordate le modalità di convocazione dell’iscritto, il quale può essere convocato nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità definite nel patto stesso.

Come iscriversi nelle liste del collocamento mirato?

Il soggetto interessato può iscriversi nelle liste del collocamento mirato, rivolgendosi al servizio competente del luogo in cui ha la residenza.

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare:

  • Documento d’identità;
  • Codice fiscale;
  • Permesso di soggiorno (per cittadini stranieri);
  • Verbale di invalidità in originale ovvero dichiarazione di conformità all’originale, annotata a margine della copia;
  • Documentazione attestante il possesso dei requisiti, per le altre categorie, diverse dalle persone con disabilità.

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