Secondo le regole generali dell’accessione, gli immobili appartengono al proprietario del suolo, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o da un titolo contrattuale.
I Romani dicevano: “particula non intellegitur nisi tota lege perspecta”. In pratica, una disposizione normativa è incomprensibile, e risulta magari contraria al buon senso, se non viene letta nella sua interezza.
E’ questo il caso della acquisizione al Demanio, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso, delle opere costruite dal Concessionario per fini turistico-ricettivi sul suolo demaniale alla scadenza della concessione stessa: si era sostenuto che si trattasse invece di una disposizione contraria alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) che all’articolo 17, comma 1, tutela la proprietà privata stabilendo che: “1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale”.
Ebbene, la Corte di giustizia europea è stata adita in ordine al lamentato contrasto con l’articolo citato della disposizione dell’articolo 49 del Codice della Navigazione, in base al quale “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
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