Concorsi pubblici, nessun obbligo di assunzione degli idonei non vincitori. Ma ci sono comunque delle regole da rispettare per tutto il periodo di validità della graduatoria.
Non è detto che coloro che non rientrano tra i vincitori di un concorso pubblico non possano comunque sperare in un’assunzione futura. Chi è idoneo (avendo superato tutte le prove del concorso) ma non vincitore (non avendo ottenuto un punteggio sufficiente per scalare la graduatoria) può infatti essere preso in considerazione per ulteriori operazioni di reclutamento del personale.
Ogni graduatoria di un concorso, infatti, resta valida per un certo periodo. Secondo quanto stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per ben 2 anni dalla data di approvazione.
Ma ci sono delle eccezioni che aumentano le possibilità di assunzione per i candidati idonei a un concorso. Nel caso dei concorsi banditi da enti locali, come ad esempio quelli per lavorare in Comune, la durata delle graduatorie è persino di 3 anni (come previsto dall’articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).
Va ricordato che non tutti gli idonei possono essere presi in considerazione laddove dovessero esserci delle nuove disponibilità di assunzione attraverso lo scorrimento della graduatoria. Va ricordato, infatti, che il decreto legge n. 75 del 2023 ha introdotto la cosiddetta norma “taglia idonei”, con la quale solo una parte di chi ha superato tutte le prove resta presente in graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa.
Concorsi pubblici, la differenza tra vincitori e idonei
Come già anticipato, esiste una chiara differenza tra vincitori e idonei di un concorso.
Ogni bando di concorso fissa un numero di posti disponibili per le assunzioni, definendo i criteri con cui vengono assegnati i punteggi utili ai fini della graduatoria. Individua poi delle soglie minime da raggiungere per avanzare a ogni prova successiva: ad esempio, potrebbe essere stabilito che la prova scritta assegna un totale di 30 punti e che viene considerata superata al raggiungimento di almeno 21 punti.
Detto questo:
- sono candidati vincitori quelli che grazie al punteggio ottenuto a tutte le prove sono riusciti a posizionarsi nei primi posti utili (sulla base dei posti previsti dal concorso) della graduatoria;
- sono candidati idonei ma non vincitori quelli che hanno raggiunto la sufficienza a tutte le prove, hanno superato le visite mediche, ma a causa di un punteggio più basso non sono riusciti a raggiungere i posti utili per l’assunzione.
La regola del 20%
Come anticipato, non tutti gli idonei vengono mantenuti in graduatoria. Come stabilito dal decreto legge n. 75 del 2023, a partire dal 17 agosto dello stesso anno sono considerati idonei solamente i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore in un numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso.
Quindi, in un concorso di 1.000 posti potranno esserci al massimo 200 idonei.
Cosa succede agli idonei non vincitori
Gli idonei non vincitori restano inseriti in graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa, pari a 2 anni per tutti i concorsi, con la sola eccezione di quelli banditi dagli enti locali dove è di 3 anni.
Questi possono sperare nei successivi scorrimenti, strumento che dà la possibilità alle Pubbliche amministrazioni di attingere dalle graduatorie già esistenti, mediante interpello, laddove dovesse esserci bisogno di personale.
Anziché bandire un altro concorso, quindi, si andrebbero a selezionare quei candidati che già hanno dato dimostrazione del loro valore in una precedente selezione, garantendo un risparmio di spesa e una maggiore velocità di assunzione.
Come si decide tra lo scorrimento e il nuovo concorso
A tal proposito è lecito chiedersi se prima di bandire un nuovo concorso sia necessario assumere tutti gli idonei presenti nelle graduatorie. A rispondere è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, il quale ha spiegato che non esiste in capo agli idonei non vincitori un “diritto soggettivo pieno all’assunzione”.
Non è detto quindi che un idoneo non vincitore debba essere necessariamente assunto, in quanto il suo “destino” è condizionato alla vacanza di posti in organico, nonché alla disponibilità economica e alla volontà dell’Amministrazione di darne copertura.
Ma laddove questa situazione dovesse effettivamente concretizzarsi, l’Amministrazione dovrebbe dare precedenza allo scorrimento oppure a un nuovo concorso? Dalla sentenza in oggetto è emerso che è obbligo dell’Amministrazione interessata motivare la decisione presa riguardo alle modalità per il reclutamento, tenendo comunque conto dell’esistenza di graduatorie con idonei ancora in corso di validità.
Lo scorrimento della graduatoria dovrebbe quindi essere la regola (come tra l’altro emerge dall’articolo 35, comma 5-ter, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001) mentre il nuovo concorso è l’eccezione. Ciò significa che qualora si voglia bandire un nuovo concorso pur in presenza di idonei non vincitori, servirà darne adeguata giustificazione.
Ci sono però delle eccezioni alla regola: ad esempio, un nuovo concorso è legittimo quando nel frattempo c’è stato un cambio sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, in particolare per quanto riguarda requisiti e prove di concorso. Se quindi il nuovo bando sarebbe molto differente da quello a cui si sono iscritti gli idonei non vincitori, sarebbe corretto procedere con il nuovo concorso piuttosto che con lo scorrimento della graduatoria.
Oppure, qualora modifiche dovessero esserci state al profilo professionale a cui fa riferimento il concorso.
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