Superare la prova scritta e la prova orale del concorso scuola 2024 non equivale alla certezza dell’assunzione a tempo indeterminato. La graduatoria è fondamentale tra titoli, riserve e quote blu.
Superare il concorso scuola 2024 con il punteggio minimo non basta, ma perché? Tutto dipende dalla graduatoria finale che avrà solo vincitori.
Il concorso scuola, ai tempi conosciuto come straordinario ter, si sta svolgendo in tutta Italia per il reclutamento del personale educativo e docente dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
La prima prova, che i candidati dovranno affrontare fino al 19 marzo per i posti comuni e di sostegno, è un test scritto computer based con domande a risposta multipla. Un quiz, quindi, che a detta di alcuni candidati che lo hanno già svolto risulterebbe molto più fattibile rispetto a quello del concorso scuola 2022 e che se superato dà l’accesso alla prova orale.
La prova orale dovrà essere poi superata, anche questa, con un voto minimo di 70/100 cui si sommeranno i titoli valutabili. Chi avrà superato le prove andrà in una graduatoria che tuttavia non prevede idonei, nessuno scorrimento e valuta la riserva e le precedenze a parità di punteggio anche in relazione al genere di appartenenza. Vediamo, nel dettaglio, perché superare le prove del concorso scuola con punteggio minimo non basta.
Concorso scuola superato con il punteggio minimo, non basta: occorre puntare al massimo
I docenti devono puntare a ottenere il massimo punteggio possibile alla prova scritta del concorso scuola e poi, ovviamente, anche alla successiva prova orale. Il test in corso in queste ore si supera con un punteggio minimo di 70/100 che si andrà a sommare a quello della prova orale se superata e alla valutazione dei titoli per un massimo di 50 punti.
Come anticipato, ciò che rende scettici molti candidati, anche quelli che hanno superato il test computer based, è proprio la graduatoria finale. Già, perché la stessa andrà a coprire solo i posti effettivamente disponibili e si procederà al relativo scorrimento solo in caso di rinuncia da parte di candidati in posizione utile per l’immissione in ruolo.
Chi avrà superato il concorso scuola, ma non riuscirà a entrare in una posizione utile in graduatoria per la copertura dei posti disponibili, tornerà a casa senza l’abilitazione e senza il ruolo. La graduatoria, quindi, si esaurisce con il concorso o meglio, stando al bando, resta valida fino alla graduatoria del concorso successivo che dovrebbe essere bandito il prossimo autunno.
Le graduatorie di merito sono regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto tenendo conto anche delle quote di riserva. Si legge nel bando:
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Pertanto non esiste, per il concorso scuola 2024, una graduatoria degli idonei o comunque a esaurimento ed è presto detto, dunque, che i candidati devono impegnarsi a ottenere il massimo del punteggio, specie se non hanno molti titoli culturali o titoli di servizio da dichiarare. Ma come funziona, invece, la riserva? E in caso di parità di punteggio? Le donne, per molte classi di concorso, saranno maggiormente penalizzate.
Concorso scuola superato con il punteggio minimo: riserva e parità in graduatoria
Le commissioni giudicatrice del concorso scuola, al termine dell’intera procedura e nello stilare le graduatorie di merito regionali, dovranno tenere conto della quota di riserva e applicare determinati criteri in caso di parità di punteggio tra i candidati.
A stabilire come funziona la riserva dei posti del concorso scuola è il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 all’articolo 13 commi 9 e 10. La riserva di posti pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, come si legge chiaramente nel testo del decreto, è prevista per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti e si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
La riserva si applica, in misura percentuale per le diverse classi di concorso, anche ai candidati disabili ai sensi della legge n.68/99 e in alcuni casi e in una piccolissima percentuale, ai sensi dell’ex decreto legislativo 66/2010, ai militari volontari. A parità di punteggio, inoltre, dovrebbero avere la precedenza i candidati del concorso scuola più giovani.
Per questo concorso scuola, inoltre, vengono penalizzate le donne sulla base di quelle che sono state definite le “quote blu”. A parità di punteggio, infatti, nella graduatoria del concorso scuola ha la precedenza il candidato maschio per alcune tipologie di posti ovvero la maggior parte. Nel bando del concorso scuola, infatti, nelle tabelle finali, viene indicato il “Genere destinatario del titolo di preferenza di cui all’art. 6 del DPR 487 del 1994 al 31/12/2022” laddove nella scuola sembra essere preponderante la presenza di docenti di genere femminile. Una scelta, questa, che ha fatto discutere e che è destinata a lasciare l’amaro in bocca alle candidate del concorso scuola.
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