Superbonus 110% anche con abusi edilizi, ma si tratta di un condono? Facciamo chiarezza con le ultime novità dal MEF.
Ci sono novità molto importanti che riguardano l’applicazione del superbonus 110% anche in caso di abusi edilizi. Nei giorni scorsi è stata presentata un’interrogazione parlamentare proprio riguardo gli abusi edilizi nei condomini.
In particolare, i deputati hanno chiesto chiarimenti al MEF in merito alla possibilità di accedere al beneficio del 110% per un condominio in possesso di concessione edilizia e di titolo abitativo, ma costruito in difformità dal progetto originario.
Cosa cambia tenendo in considerazione che le regole sono cambiate con CILA semplificata? Il MEF ha dato via libera ai lavori, ma non si tratta di un condono edilizio: facciamo chiarezza.
Condono abusi edilizi più semplice col superbonus 110%? Novità dal MEF
I dubbi in tal senso sono giustificati dal fatto che, con le novità introdotte dal DL 77/2021, da un lato vengono semplificati dei passaggi burocratici, mentre dall’altro non si chiarisce cosa fare con eventuali abusi edilizi.
Nel caso specifico sottoposto dai deputati durante l’interrogazione del 15 settembre riguardano un condominio che risulta insanabile da un punto di vista urbanistico, però in seguito al pagamento della sanzione prevista dal Comune, è diventato alienabile con il ravvedimento dei condomini.
Il MEF ha risposto riprendendo il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (il decreto Rilancio), sostituito interamente dall’articolo 33 comma 1 lettera c) del decreto Semplificazioni.
Tale articolo introduce un nuovo documento, la CILAS, cioè la Cila semplificata appositamente per il superbonus 110%. La nuova versione del comma 13-ter stabilisce gli interventi di superbonus 110% (tranne quelli di demolizione e costruzione) siano considerati di manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), superando l’adempimento dell’attestazione dello stato legittimo.
Nel caso quindi di un edificio legittimamente edificato (provvisto quindi di un concessione edilizia o titolo abitativo) la presenza di eventuali abusi edilizi (e quindi lo stato legittimo) non solo non vanno indicati nella CILA, ma non costituiscono la causa di decadenza del beneficio fiscale.
Si legge alla fine dell’articolo 33 comma 1 lettera c) che “Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”, cioè il Testo Unico dell’Edilizia. Il riferimento è a:
“gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”
Superbonus 110% e Cila semplificata: nessun condono edilizio
Visto che non va più dichiarato lo stato legittimo dell’edificio, la nuova versione del comma 13-ter prevede che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia operi solo in alcuni casi specifici, che non prevedono la presenza di abusi edilizi.
In particolare, la decadenza del superbonus 110% è prevista nei casi che seguono:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
La semplificazione burocratica del decreto 77/2021 non sfocia quindi in un condono edilizio. A ricordarcelo è lo stesso decreto Semplificazioni, che al comma 13-quater prevede:
“Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Che significa? La prima conseguenza è che la CILA semplificata va redatta con molta attenzione. Vanno riportati:
- gli estremi del permesso di costruire;
- in alternativa, il provvedimento che ha legittimato l’immobile, come la data di rilascio;
- per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Per far saltare fuori un abuso edilizio infatti basta confrontare la CILA presentata per iniziare i lavori del superbonus 110% e l’ultimo titolo edilizio.
Mentire sulla CILA semplificata, insomma, comunque non conviene, perché la Pubblica Amministrazione continua a fare controlli ed è molto facile scovare i precedenti abusi edilizi (e andare incontro, di conseguenza, alle sanzioni). Se da un lato diventa più facile accedere al superbonus 110% anche in caso di abusi e irregolarità, le verifiche sulla legittimità possono comunque essere effettuate in ambito urbanistico.
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