Condono edilizio, si possono effettuare lavori prima dell’approvazione?

Nadia Pascale

4 Settembre 2024 - 13:43

In pendenza di provvedimento di condono edilizio si possono effettuare ulteriori opere edilizie o continuare i lavori già avviati abusivamente? A dare risposta a tale quesito è il Consiglio di Stato.

Condono edilizio, si possono effettuare lavori prima dell’approvazione?

In caso di istanza di condono si possono compiere ulteriori lavori sull’immobile in attesa dell’approvazione? A questa domanda ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 6243 del 2024.

In Italia si sono susseguiti del tempo diversi provvedimenti di condono edilizio che hanno permesso di sanare abusi più o meno rilevanti dal punto di vista tecnico. L’ultimo condono in ordine di tempo è stato fortemente voluto dal Ministro Matteo Salvini ed è contenuto nel decreto legge 69 del 2024, anche conosciuto come decreto Salva-Casa.

Il decreto in oggetto prevede anche casi di condono automatico, ma in caso di condono ammesso in seguito a istanza, in pendenza del provvedimento si possono effettuare opere?

In pendenza di condono non si possono compiere lavori edilizi

Il Consiglio di Stato ha risposto al quesito nella sentenza 6243 del 2024, nel caso in oggetto, il ricorrente ha proposto ricorso contro l’esito negativo della procedura di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 con relativa ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in pendenza di condono.

L’immobile in oggetto era anche situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Le opere considerate abusive consistono nella realizzazione di un nuovo manufatto, diverso dal precedente (locale lavanderia) per superficie, volumetria e sagoma plano-volumetrica.

Il Consiglio di Stato nella sentenza ribadisce che in pendenza di istanza di condono edilizio è possibile effettuare opere di manutenzione ordinaria che servono a conservare lo stato dei luoghi che potrebbe essere compromesso da un eventuale “abbandono”.

Non sono considerate conservative le opere che innovano rispetto al precedente, quindi eventuali opere aggiuntive possono essere considerate abusive ed essere sottoposte a ordine di demolizione. Questi tipi di intervento vengono qualificati come “sostituzione edilizia”.

La presentazione della domanda di condono non autorizza neanche a continuare le opere di ampliamento abusive, quindi occorre presentare istanza di condono, fermare i lavori e poi eventualmente proseguire in seguito a condono. Tale principio vale in particolare in tutti i casi in cui sia necessaria un’autorizzazione paesaggistica per effettuare eventuali opere.

Preavviso di rigetto istanza di condono è obbligatorio?

Il Consiglio di Stato, oltre a sottolineare che possono essere oggetto di ordine di demolizione i lavori edili realizzati in pendenza di provvedimenti di condono, ribadisce un altro importante principio. La parte ricorrente sottolinea che l’istanza di rigetto del condono non sia regolare in quanto non preceduta dal preavviso di rigetto.

Il Consiglio di Stato ribadisce che tale inadempimento non comporta illegittimità del procedimento in quanto non avrebbe in alcun modo potuto portare a un cambio di posizione da parte dell’amministrazione. Insomma il preavviso di rigetto non avrebbe in alcun modo potuto cambiare la decisione finale di rigetto del condono in quanto trattasi di un atto di natura vincolata.

Si applica quindi il principio in base al quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

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