Congedo maternità facoltativo dal 2019: come funziona e retribuzione

Simone Micocci

16 Novembre 2018 - 12:34

Dal 2019, su proposta del Ministro Fontana, ci potrebbe essere una nuova formula per l’utilizzo del congedo parentale: non più 6 mesi pagati al 30%, ma 3 mesi pagati al 60%.

Congedo maternità facoltativo dal 2019: come funziona e retribuzione

Un nuovo congedo facoltativo di maternità potrebbe essere introdotto nel 2019, così da permettere alle neomamme di astenersi dall’attività lavorativa anche dopo la scadenza del congedo di maternità obbligatorio.

Ne ha parlato il Ministro per la famiglia - Lorenzo Fontana - svelando le misure che faranno parte del “pacchetto famiglia”, ossia la serie di emendamenti che verranno presentati alla Legge di Bilancio 2019, tra i quali figura anche quello che conferma il bonus bebè anche per il prossimo anno.

In realtà, quello che potremmo ribattezzare come “congedo facoltativo di maternità” altro non è che l’attuale congedo parentale, per il quale però verranno introdotte delle nuove formule di utilizzo. L’obiettivo è di dare maggiore flessibilità al congedo parentale, che oggi può essere richiesto sia dalla madre che dal padre ma per un periodo non superiore ai 10 mesi.

Ad oggi, grazie a questo strumento, la lavoratrice può - una volta terminato il congedo di maternità - assentarsi dal lavoro per altri 6 mesi (non per forza continuativi) percependo il 30% della retribuzione. In alternativa, rinunciando al congedo parentale, le neomamme possono richiedere i permessi per allattamento.

Qualora l’emendamento proposto dal Ministro Fontana venisse approvato ci sarebbero delle nuove regole per il congedo parentale valide esclusivamente per le mamme; vediamo nel dettaglio cosa potrebbe cambiare.

Astensione per maternità: come funziona oggi

Come noto, oggi le lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa per 5 mesi complessivi, ossia nei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In condizioni particolari è possibili usufruire del congedo di maternità anche nella formula 1+4, quindi astenendosi dall’attività lavorativa dal mese precedente alla data presunta del parto fino al compimento del 4° mese del figlio.

Nel periodo del congedo obbligatorio di maternità - al quale non si può assolutamente rinunciare - si percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Una volta terminato il periodo del congedo obbligatorio la neomamma deve tornare a lavoro, o in alternativa può richiedere il congedo parentale - fino ad un massimo di 6 mesi - percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione.

L’idea del Ministro Fontana è di rendere più flessibile il congedo parentale aumentando l’importo dell’indennità prevista qualora se ne usufruisca solamente per i primi tre mesi; vediamo come.

Congedo maternità facoltativo: la proposta del Governo

Qualora la proposta del Ministro Fontana venisse approvata e inserita nella Legge di Bilancio 2019, dal prossimo anno ci sarebbe una modalità alternativa per il godimento del congedo parentale.

Nel dettaglio, una volta terminata la maternità obbligatoria la lavoratrice potrebbe scegliere di godere di un congedo facoltativo restando a casa per altri:

  • 3 mesi (rinunciando agli altri 3 del congedo parentale): percependo così un’indennità pari al 60% della retribuzione;
  • 6 mesi (godendo del congedo parentale come avviene oggi): percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Molto probabilmente però chi ricorre al congedo per maternità facoltativo nella formula trimestrale, perderà automaticamente i residui tre mesi di permesso.

Congedo parentale: le altre novità per il 2019

Oggi il congedo parentale si può richiedere fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Tuttavia, come anticipato, questo è retribuito - al 30% - solo se:

  • richiesto prima del compimento del 6° anno di età del figlio;
  • richiesto prima del compimento dell’8° anno di età del figlio ma solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Per chi lo richiede tra l’8° e il 12° anno, quindi, il congedo non prevede alcuna indennità.

Il “pacchetto famiglia” annunciato dal Ministro Fontana non interviene sulla retribuzione del congedo parentale, salvo il caso suddetto della lavoratrice che ne usufruisce per soli 3 mesi, tuttavia estende a 16 anni l’età dei figli entro il quale se ne può godere.

Qualora l’emendamento venisse approvato, quindi, si potrà godere del congedo parentale fino al compimento del 16° anno di età del figlio, non percependo però alcuna retribuzione quando si richiede dopo l’8° anno.

Infine, tra gli emendamenti ce n’è uno che riguarda il congedo di paternità, per il quale vengono confermati i 4 giorni di assenza.

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