Ecco tutte le modifiche introdotte dal Jobs Act che hanno reso meno appetibile il nuovo contratto di solidarietà.
Il Jobs Act (Dlgs n. 148 del 14/09/2015), ha rivisto profondamente quanto previsto in materia di contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla cassa integrazione straordinaria (CIGS). Le nuove modifiche applicate con decorrenza 24 settembre 2015 però, hanno di fatto reso meno appetibile il contratto di solidarietà, in quanto sono stati aumentati i costi per accedervi. I punti salienti della norma prevedono, infatti, un aumento dei costi di finanziamento dell’ammortizzatore, a carico dei datori che ne fanno uso, e una durata massima complessiva nel quinquennio di osservazione.
Ecco tutte le recenti novità introdotte dal Jobs act in materia di contratto di solidarietà e come tali modifiche hanno impattato negativamente la disciplina.
Cos’è il contratto di solidarietà?
Il contratto di solidarietà nasce con il D.L. 726/84 (convertito con modificazioni nella Legge 863/84) ed ha come principale finalità quella di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, attraverso un suo più razionale impiego.
I destinatari del contratto di solidarietà, sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri), con esclusione dei dirigenti, dei
lavoratori a domicilio e dei lavoratori a tempo determinato per attività stagionali.
Requisito fondamentale per usufruire del contratto di solidarietà è, per questi lavoratori, quello di vantare una’ anzianità di servizio anzianità presso la singola unità produttiva di almeno 90 giorni.
Per accedere al contratto di solidarietà è necessaria la stipula di un contratto
collettivo aziendale tra l’impresa e le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali/unitarie (RSA o RSU).
Stipulato il contratto di solidarietà, si determina, sulla base degli esuberi previsti nel contratto, la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro e le ore di solidarietà che l’azienda distribuisce su base giornaliera, settimanale, mensile tra i lavoratori interessati.
La riduzione massima media dell’orario di lavoro non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà ed il 70%, rispetto ad ogni singolo lavoratore, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Le modifiche introdotte dal Jobs Act al contratto di solidarietà
Il Jobs Act è intervenuto in tema di contratto di solidarietà, nell’ottica di armonizzarlo con gli altri ammortizzatori sociali vigenti. Tali modifiche hanno però eliminato alcuni elementi che ne determinavano una certa appetibilità, portandolo da autonomo ammortizzatore sociale, ad essere inglobato in una semplice causale della CIGS.
Prima novità è quella dell’abrogazione, con effetto dal 1° luglio 2016, della a normativa in materia di contratti di solidarietà di tipo B, riferita a tutte quelle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Tali le aziende quindi potranno stipulare contratti di solidarietà di tipo B esclusivamente entro il 30 giugno 2016 e per una durata massima comunque non superiore al 31 dicembre 2016.
E’ stato sostituito poi il concetto di anzianità di servizio, con anzianità da effettivo lavoro intesa come giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie festività e infortuni, ad inclusione dei periodi di astensione per maternità obbligatoria. Requisito più stringente quindi rispetto a prima, che era inteso come il tempo di calendario intercorso a partire dall’assunzione presso l’impresa.
Altra novità riguarda la totale equiparazione del contratto di solidarietà con la cassa integrazione guadagni per quanto riguarda l’integrazione salariale. Essa interviene infatti nella misura dell’80% della retribuzione persa nel limite del massimale mensile di integrazione salariale (971,71 euro lordi per una retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 ed euro 1.167,91 lordi per una retribuzione a 2.102,24).
La vera stangata si riscontra invece sul fronte contributivo, il Jobs Act infatti introduce dei contributi addizionali come per la CIGS a carico delle aziende, a differenza del passato dove il contratto di solidarietà non comportava costi aggiuntivi per le imprese.
Ecco le modalità di applicazione contributo addizionale:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un
quinquennio mobile; - 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
Anche per ciò che concerne la durata dei contratti di solidarietà, infine, sono state introdotte dal Jobs Act delle nette contrazioni rispetto al passato.
La norma stabilisce infatti che per ogni unità produttiva il contratto di solidarietà può avere una durata massima di 36 mesi nell’ambito di un quinquennio mobile, a differenza del passato dove la durata poteva estendersi con proroghe fino a 4 anni o fino a 6 anni per le aziende del mezzogiorno.
Oltre alla riduzione dei mesi di durata massima di fruizione del contratto di solidarietà, la nuova normativa ha introdotto l’applicazione del quinquennio mobile rispetto al quinquennio fisso.
La nuova procedura amministrativa del contratto di solidarietà
Si provvede pertanto brevemente a riepilogare la nuova procedura amministrativa del contratto di solidarietà prevista dal Jobs Act e suddivisa in 4 parti:
- stipula del contratto con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale anche per mezzo delle loro RSA/RSU in cui deve essere riportato l’elenco dei lavoratori interessati alla solidarietà; - domanda di concessione del trattamento presentata in modalità telematica contestualmente al Ministero del Lavoro e alle Direzioni Territoriali competenti per territorio, entro 7 gg dalla stipula del contratto;
- sospensione/riduzione dell’orario che decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, anche in caso di presentazione della domanda oltre i 7 giorni dalla stipula del contratto;
- erogazione del trattamento effettuata alla fine di ogni periodo di paga dall’impresa ai dipendenti e posta a conguaglio dall’INPS con contributi dovuti dall’azienda
entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla fine del periodo di paga dell’ultimo mese di durata autorizzata dell’integrazione.
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