Guida al fondo perduto Sostegni bis: dai requisiti agli importi, tutto quello che c’è da sapere

Rosaria Imparato

16/09/2021

Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis: di seguito, una guida pratica per le partite IVA, dai requisiti agli importi.

Guida al fondo perduto Sostegni bis: dai requisiti agli importi, tutto quello che c’è da sapere

I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis sono il secondo pacchetto misure a sostegni di attività e lavoratori autonomi.

Con la conversione in legge del provvedimento sono state introdotti nuovi contributi, come quelli per il settore HORECA (ristorazione e ospitalità) e quelli per le piscine, così come per le attività chiuse.

Il fondo perduto del Sostegni bis si declina a tre vie, cioè:

  • il contributo automatico, ovvero la replica del precedente intervento;
  • il contributo alternativo;
  • il fondo perduto a conguaglio (o perequativo).

Vediamo quali sono i requisiti, come funzionano i nuovi contributi a fondo perduto, chi dovrà fare domanda e chi invece riceverà il bonus in automatico. Si segnala, nel frattempo, che le erogazioni dei pagamenti sono in ritardo.

Nuovo fondo perduto: a chi spetta

Andiamo con ordine. Chi ha già chiesto e ottenuto il primo contributo a fondo perduto del Dl Sostegni ha diritto a un altro bonus, di pari importo ed erogato nelle stesse modalità del primo contributo (bonifico o credito d’imposta). Il contributo verrà erogato in automatico: non c’è bisogno, quindi, di presentare un’ulteriore istanza all’Agenzia delle Entrate.

Qualora il titolare di partita IVA avesse percepito il primo fondo perduto in modo indebito o lo avesse restituito, il diritto al nuovo bonus decade.

Come funziona il contributo alternativo per chi ha ottenuto il primo fondo perduto

Il contributo a fondo perduto alternativo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il provvedimento prende in considerazione le perdite nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il calcolo del contributo alternativo spettante si effettua applicando le stesse percentuali del primo Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Facciamo un esempio pratico: se un’attività aveva diritto a 4.000 euro di contributi a fondo perduto secondo il primo decreto Sostegni, nelle prossime settimane avrà di nuovo, in automatico, altri 4.000 euro. Prendendo in considerazione però anche le perdite dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso periodo del 2020, avrebbe diritto a un contributo a fondo perduto, ipotizziamo, di 5.000 euro.

Il contributo alternativo spettante quindi è di 1.000 euro (5.000-4.000). Attenzione: se invece coi nuovi calcoli spetta un contributo più basso, l’attività avrà solo i primi 4.000 euro, e la nuova domanda non verrà presa in considerazione.

Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta in nessun caso a:

  • soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le istruzioni per fare domanda sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 luglio. Le istanze potevano essere presentate entro la scadenza del 2 settembre.

Possono presentare domanda direttamente i titolari di partita IVA oppure gli intermediari abilitati.

Fondo perduto alternativo per chi non ha chiesto il primo contributo

Il contributo a fondo perduto alternativo spetta anche ai titolari di partita IVA che non hanno richiesto il bonus del primo decreto Sostegni.

Il periodo preso in considerazione è sempre lo stesso (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020) ma l’importo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Per ottenerlo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate che ne stabilisce modalità e dettagli. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Per il fondo perduto alternativo sono stati stanziati 3 miliardi e 400 milioni di euro.

Fondo perduto in base alle perdite nel bilancio

Nel Sostegni bis è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Rimane il requisito del fatturato non oltre a 10 milioni di euro. Il contributo non può andare oltre i 150mila euro.

L’entità della perdita sarà stabilita da un decreto del MEF. Anche questo contributo può essere percepito, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di credito d’imposta.

A oggi ancora si attendono le istruzioni da parte del MEF e di conseguenza anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con la modulistica per presentare la domanda. Nel frattempo, la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi è slittata al 30 settembre.

Per la misura sono stati stanziati 4 miliardi di euro.

Contributi per grandi imprese: soggetti con ricavi fino a 15 milioni

Tra le novità della conversione in legge c’è anche l’innalzamento della soglia massima di ricavi e compensi fino a 15 milioni con i seguenti requisiti:

  • partita IVA attive al 26 maggio 2021;
  • ricavi e compensi compresi tra i 10 e 15 milioni di euro;
  • calo medio mensile di fatturato di almeno il 30% nel periodo tra il 1° aprile 2020/31 marzo 2021 e lo stesso lasso di tempo tra il 2019/2020.

Aiuti a fondo perduto per alberghi e ristoranti

I contributi a fondo perduto per alberghi e ristoranti prevede un incentivo per il settore HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering), quindi alle imprese che operano nel settore:

  • dell’ospitalità, come alberghi, Bed & Breakfast, campeggi, ostelli, rifugi, pensionati, residence, ecc.;
  • della ristorazione, quindi ristoranti, bar, pub, bistrot, pasticcerie, gelaterie, cafè, mense aziendali, ristoro collettivo, ecc.;
  • catering.

Il fondo perduto spetta a chi:

  • ha sede in Italia;
  • è identificata tramite codice ATECO della ristorazione collettiva o al settore matrimonio;
  • ha subìto un calo di fatturato annuale tra il 2020 e il 2019.

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