Contributi a fondo perduto, di seguito una guida ai finanziamenti del decreto Sostegni: dai requisiti dei beneficiari fino agli importi spettanti, le novità come la possibilità del richiedente di scegliere tra l’erogazione del finanziamento e il credito d’imposta, la modalità di calcolo e le scadenze da rispettare.
Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni prevede molte novità: la prima è senza dubbio la possibilità di scelta del richiedente tra l’erogazione diretta e un credito d’imposta.
Il fondo perduto spetta alle partita IVA con fatturato fino a 10 milioni, con percentuali in base a cinque fasce.
Viene superato definitivamente il criterio dei codici ATECO. A contare è solo il calo di fatturato: può fare istanza chi ha perso almeno il 30% come media mensile nell’anno del virus.
I primi pagamenti, assicura l’Esecutivo Draghi, arriveranno l’8 aprile, e saranno completati entro fine aprile.
Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: requisiti, importi e novità
- Nuovo fondo perduto decreto Sostegni: a scelta tra contributo e credito d’imposta
- Fondo perduto decreto Sostegni: i requisiti
- Decreto Sostegni: a quanto ammontano i nuovi contributi a fondo perduto?
- A chi non spetta il nuovo fondo perduto del decreto Sostegni
- Fondo perduto decreto Sostegni: come fare domanda?
- I controlli dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni
- Restituzione contributo a fondo perduto non spettante: come funziona?
- Fondo perduto non spettante: le sanzioni
Nuovo fondo perduto decreto Sostegni: a scelta tra contributo e credito d’imposta
Il DL Sostegni cambia le regole per il contributo a fondo perduto. La prima novità da sottolineare è che il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del fondo perduto:
- come contributo;
- come credito d’imposta.
Attenzione, perché nelle istruzioni del provvedimento tale scelta viene definita come “irrevocabile”.
Se si sceglie la modalità di erogazione tramite credito d’imposta, quest’ultimo può essere usato solo in compensazione tramite modello F24 usufruendo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Fondo perduto DL Sostegni: i requisiti
I nuovi contributi a fondo perduto possono essere richiesti dai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti:
- con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; - con compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Tra i possibili beneficiari del contributo quindi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il secondo requisito riguarda il calo di fatturato. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore al 30% rispetto al 2019.
Per determinare correttamente gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Dl Sostegni: a quanto ammontano i nuovi contributi a fondo perduto?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 con le percentuali che seguono:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
A chi non spetta il nuovo fondo perduto del decreto Sostegni
Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegni;
- agli enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Fondo perduto decreto Sostegni: come fare domanda?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo delinea gli aspetti pratici e operativi per l’invio dell’istanza. Seguendo le istruzioni si può fare domanda a partire dal 30 marzo fino alla scadenza del 28 maggio.
Le domande possono essere inoltrate l’area riservata “Fatture e Corrispettivi” sull’area riservata dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il portale di Sogei.
Per procedere alla richiesta del contributo bisogna compilare un’autocertificazione che indichi la sussistenza dei requisiti e la modalità scelta per l’attribuzione del contributo.
Nell’autodichiarazione andrà comunicato anche il fatturato, elemento da cui dipende l’importo del contributo stesso.
I pagamenti, assicura l’Esecutivo, arriveranno subito dopo Pasqua (dall’8 aprile per la precisione) e saranno completati entro fine aprile.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni in caso di contributo non spettante
I controlli delle Entrate si basano su più livelli: innanzitutto, l’incrocio tra i dati in possesso dell’Agenzia e quelli autocertificati nella domanda. In caso di errori, l’istanza viene scartata.
Il secondo livello di verifica prevede la correttezza dei dati IBAN inseriti (altrimenti la domanda viene scartata) e si procede col controllo dei dati delle fatture elettroniche e delle dichiarazioni IVA.
Ci sono poi dei comportamenti che fanno scattare un alert e quindi una comunicazione alla Guardia di Finanza.
Restituzione contributo a fondo perduto non spettante: come funziona?
La distinzione fondamentale da fare per quanto riguarda la restituzione del fondo perduto non spettante è se il contributo è stato già erogato: l’avvenuto pagamento cambia le carte in tavola, e quindi sia il modo di procedere del contribuente che l’applicazione (o meno) delle sanzioni.
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare un’istanza di rinuncia utilizzando lo stesso modello usato per la domanda, ma barrando la casella relativa alla rinuncia.
In caso di avvenuta erogazione invece il richiedente ha due strade davanti a sé: la prima prevede la regolarizzazione in modo spontaneo.
Il contribuente quindi invierà un’istanza di rinuncia, che comporta anche la restituzione del contributo e i relativi interessi, maggiorato anche con le sanzioni.
La seconda strada invece dipende dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, col conseguente recupero delle somme erogate e indebitamente percepite. Ricordiamo che l’Amministrazione Finanziaria ha otto anni per effettuare i controlli e procedere con le eventuali azioni di recupero.
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Fondo perduto non spettante: le sanzioni
In caso di erogazione del contributo a fondo perduto non spettante l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme, maggiorate dalle sanzioni (dal 100 al 200% dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nei confronti di chi consegue indebitamente, per sé o per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
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